PMA all’estero e doppia maternità: legittimo il riconoscimento della madre intenzionale

La Cassazione riconosce il diritto del minore allo status sin dalla nascita: illegittima la cancellazione della madre intenzionale

Il caso: PMA all’estero e riconoscimento del figlio

Con sentenza n. 4977 del 5 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta il tema della filiazione nei casi di procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata all’estero da coppie dello stesso sesso.

La pronuncia, Cassazione civile Sez. I, sentenza 5 marzo 2026 n. 4977, interviene a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004 da parte della Corte costituzionale (sent. n. 68/2025).

Il fatto: due madri e un unico progetto genitoriale

Due donne, unite da stabile relazione affettiva, ricorrevano in Spagna a una tecnica di PMA eterologa (ROPA), con:

  • fecondazione dell’ovocita di una partner
  • impianto nell’utero dell’altra
  • consenso informato congiunto

Alla nascita in Italia, il riconoscimento veniva inizialmente attribuito alla madre partoriente, e successivamente esteso alla madre genetica.

Il conflitto: richiesta di cancellazione della doppia maternità

  • La Procura della Repubblica chiedeva la rettifica dell’atto di nascita, ritenendo illegittima la doppia maternità.
  • La Corte d’Appello accoglieva la richiesta, ordinando la cancellazione del riconoscimento della madre intenzionale.

L’intervento della Corte costituzionale

Nel frattempo interveniva la Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2025, dichiarando l’illegittimità dell’art. 8 della legge 40/2004 nella parte in cui non consente il riconoscimento del figlio anche da parte della madre intenzionale consenziente.

Questo passaggio è decisivo:
sposta il focus dal modello normativo al diritto del minore

Il principio della Cassazione: centralità dello status del minore

La Cassazione afferma che:
il riconoscimento della madre intenzionale è legittimo
non può essere rimosso tramite rettificazione dell’atto di nascita

in quanto la sua cancellazione violerebbe:

  • il diritto all’identità personale
  • il diritto allo status filiationis
  • la continuità affettiva e giuridica del minore

Il superamento dell’adozione in casi particolari

La Corte evidenzia un punto centrale:
l’adozione in casi particolari (art. 44 l. 184/1983) non garantisce una tutela equivalente né tempestiva rispetto al riconoscimento diretto dello status sin dalla nascita.
Questo è un passaggio chiave di sistema.

Il significato della decisione

La sentenza segna un’evoluzione importante:

  • rafforza il principio dell’unicità dello status di figlio
  • valorizza il consenso genitoriale come elemento fondante
  • pone al centro il diritto del minore, non il modello familiare

La lettura UPIF: identità e diritti del minore

Questa pronuncia si inserisce in una linea giurisprudenziale sempre più chiara:

  •  lo status del minore non può essere incerto o posticipato
  •  i diritti del minore prevalgono sulle rigidità normative
  •  l’identità giuridica deve essere garantita sin dalla nascita

Riferimento giurisprudenziale
Cassazione civile Sez. I, sentenza 5 marzo 2026 n. 4977

Principio:
È legittimo il riconoscimento del figlio nato da PMA all’estero anche da parte della madre intenzionale consenziente, non potendo essere rimosso lo status filiationis senza violare il diritto del minore all’identità personale.