Cassazione n. 3723/2026: l’ascolto del minore come strumento essenziale per valutare il suo interesse attuale

La Corte di Cassazione ribadisce il ruolo centrale dell’ascolto del minore nei procedimenti familiari per garantire la tutela del suo interesse attuale ed effettivo

Nel diritto di famiglia contemporaneo il principio del superiore interesse del minore rappresenta il criterio guida di ogni decisione giudiziaria che incida sulla sua vita personale e familiare.

Con l’ordinanza n. 3723 del 19 febbraio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza il ruolo centrale dell’ascolto del minore quale strumento necessario per la verifica concreta del suo interesse attuale ed effettivo.
Secondo la Suprema Corte, l’interesse del minore non può essere valutato in modo astratto o presuntivo, ma deve essere scrutinato nella sua dimensione concreta e attuale, anche attraverso lo strumento dell’ascolto del minore stesso, quando ciò sia possibile e compatibile con la sua età e capacità di discernimento.

L’ascolto rappresenta infatti un momento fondamentale del procedimento, poiché consente al giudice di acquisire elementi diretti utili alla comprensione della situazione personale e familiare del minore, evitando che decisioni rilevanti per la sua vita vengano assunte senza considerare la sua percezione e il suo vissuto.

La Corte precisa inoltre che l’audizione del minore infradodicenne può essere disposta dal giudice in via discrezionale e officiosa, qualora il minore manifesti una sufficiente capacità di discernimento e l’ascolto risulti utile ai fini della decisione.
Qualora l’ascolto venga richiesto dalle parti, il giudice è tenuto a valutare attentamente tale istanza e, in caso di mancato accoglimento, deve fornire una motivazione adeguata, soprattutto quando il minore si avvicini all’età in cui la legge presume la capacità di discernimento.

Un ulteriore profilo evidenziato dalla pronuncia riguarda la stabilità del minore: ogni modifica nel suo collocamento, anche quando disposta in via provvisoria, può incidere in modo significativo sul suo equilibrio personale e relazionale.
Per questo motivo tali decisioni devono essere adottate con particolare prudenza e sulla base di un’attenta valutazione della situazione concreta.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza la partecipazione del minore nei procedimenti che lo riguardano, in linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e con la normativa nazionale in materia di responsabilità genitoriale.

Per l’Associazione Uguali per i Figli – ODV / ETS, questa pronuncia rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di garantire che nei procedimenti familiari il minore non sia considerato un semplice oggetto della decisione giudiziaria, ma un soggetto titolare di diritti, la cui voce e il cui interesse devono essere effettivamente ascoltati e tutelati.
Attraverso il proprio Osservatorio Giurisprudenza Minori, l’associazione continuerà a monitorare e diffondere gli orientamenti giurisprudenziali più significativi in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori.

 

Cassazione civile
Sezione I
Ordinanza 19 febbraio 2026, n. 3723

Uguali per i Figli – ODV / ETS
Osservatorio Giurisprudenza Minori