Impiego di minori nell’accattonaggio: reato configurabile anche con la sola presenza strumentale del minore

La Corte di Cassazione chiarisce che integra il reato anche il semplice avvalimento della presenza del minore per suscitare pietà, senza necessità di un suo utilizzo attivo nell’attività di mendicità.

Accattonaggio e tutela penale dei minori

Con la sentenza n. 6778 del 19 febbraio 2026, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione affronta il tema della configurabilità del reato di impiego di minori nell’accattonaggio.
La pronuncia ribadisce un principio di grande rilievo: il reato sussiste non solo quando il minore è attivamente coinvolto nella mendicità, ma anche quando la sua presenza è utilizzata in modo strumentale per aumentare l’efficacia della richiesta di elemosina.

La decisione è contenuta nella Cassazione penale Sez. I, sentenza 19 febbraio 2026 n. 6778.

Il caso

Nel caso esaminato, l’imputata era stata condannata per essersi avvalsa della figlia minore di cinque anni nell’attività di accattonaggio, tenendola in braccio mentre chiedeva l’elemosina al fine di suscitare pietà nei passanti. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado.

La difesa aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo:

  1. l’assenza di un utilizzo “attivo” della minore
  2. la mancanza di accertamenti sulla consapevolezza della bambina

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un orientamento consolidato.

Secondo la Cassazione, integra il reato di cui all’art. 600-octies cod. pen.:

  1. non solo l’impiego attivo del minore
  2. ma anche il mero avvalimento della sua presenza, quando questa è finalizzata a rendere più efficace l’attività di mendicità

La presenza del minore, infatti, può essere utilizzata per suscitare nei passanti sentimenti di pietà e quindi accrescere il profitto dell’attività illecita.

La rilevanza della condizione del minore

La Corte chiarisce inoltre un passaggio fondamentale: non è necessario accertare la piena consapevolezza del minore circa la natura dell’attività svolta.

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che il minore, in relazione alla propria età:

  1. sia in grado di percepire
  2. gli stimoli negativi
  3. e il contesto di degrado connesso all’accattonaggio

Questo principio rafforza la tutela del minore, ponendo l’attenzione sulla situazione oggettiva di esposizione a condizioni dannose, indipendentemente dalla consapevolezza soggettiva.

Inammissibilità del ricorso in Cassazione

La Corte ha inoltre evidenziato che il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre:

  1. le stesse doglianze già esaminate nei gradi precedenti
  2. senza confrontarsi in modo puntuale con le motivazioni della decisione impugnata

In tal caso si configura l’aspecificità del ricorso ai sensi dell’art. 591 c.p.p.

Il significato della decisione

La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a garantire una tutela ampia ed effettiva dei minori.
La Corte afferma con chiarezza che anche forme indirette o apparentemente passive di coinvolgimento del minore possono integrare il reato, quando la sua presenza viene utilizzata come strumento per ottenere vantaggi economici.
Si tratta di un principio che rafforza la protezione dei minori da contesti di sfruttamento e degrado.

Riferimento giurisprudenziale
Cassazione penale Sez. I, sentenza 19 febbraio 2026 n. 6778

Principio:
Integra il reato di impiego di minori nell’accattonaggio anche il mero avvalimento della presenza del minore, quando essa sia utilizzata in modo strumentale per accrescere l’efficacia della richiesta di elemosina.