La Corte d’Appello chiarisce che il reclamo è ammissibile solo in presenza di modifiche sostanziali, non per conferme di assetti già stabiliti
Il principio: limiti del reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c.
Con ordinanza del 18 febbraio 2026, la Corte d’Appello di Milano si pronuncia sui limiti di ammissibilità del reclamo nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale.
La decisione chiarisce che il reclamo previsto dall’art. 473-bis.24 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di provvedimenti che introducano modifiche sostanziali.
Il caso concreto
Nel caso esaminato, il provvedimento impugnato:
- non introduceva nuove limitazioni alla responsabilità genitoriale
- non modificava il regime di affidamento
- non alterava la collocazione della minore
Si trattava, invece, di un atto meramente confermativo della regolamentazione già esistente.
L’inammissibilità del reclamo
La Corte afferma che:
è inammissibile il reclamo avverso provvedimenti che si limitano a confermare assetti già stabiliti
Il giudice del reclamo, infatti, ha una cognizione limitata:
- alla correzione di errori evidenti
- alla verifica di vizi di diritto
- non alla revisione sostanziale della decisione
Il corretto strumento processuale
La pronuncia chiarisce un punto centrale:
e modifiche dell’assetto devono essere richieste al giudice che ha emesso il provvedimento originario
Non è possibile utilizzare il reclamo come strumento surrettizio per ottenere una revisione nel merito.
Il significato della decisione
La Corte delimita con chiarezza:
- funzione del reclamo
- competenza del giudice
- stabilità dei provvedimenti sui minori
Implicazioni pratiche
La decisione comporta:
- riduzione dei reclami impropri
- maggiore stabilità delle decisioni
- tutela della continuità per il minore
Il principio generale
Nei procedimenti familiari:
- non ogni provvedimento è reclamabile
- il reclamo non è uno strumento di revisione nel merito
- la modifica richiede un nuovo intervento del giudice competente
Riferimento giurisprudenziale
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 18 febbraio 2026
Principio:
È inammissibile il reclamo avverso provvedimenti meramente confermativi della precedente regolamentazione della collocazione del minore, in assenza di modifiche sostanziali rilevanti ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c.


