La Cassazione chiarisce che lo stato di ansia o paura deve essere dimostrato attraverso elementi sintomatici concreti, non solo dichiarazioni
Il principio: prova concreta dell’evento del reato
Con sentenza n. 8104 del 2 marzo 2026, la Sezione V penale della Corte di Cassazione interviene sul tema della prova nei reati di atti persecutori.
La pronuncia, Cassazione penale Sez. V, sentenza 2 marzo 2026 n. 8104, stabilisce che la prova dell’evento del delitto — consistente nella causazione di un grave e perdurante stato di ansia o paura — deve essere fondata su elementi concreti e verificabili.
Il ruolo delle dichiarazioni della vittima
Le dichiarazioni della persona offesa costituiscono un elemento rilevante, ma non sufficiente in sé.
La prova deve essere integrata da:
- comportamenti successivi alla condotta
- reazioni psicologiche osservabili
- elementi fattuali coerenti con il turbamento dichiarato
Il criterio di valutazione: astratto e concreto
La Cassazione introduce un doppio livello di valutazione:
- idoneità astratta della condotta a causare l’evento
- verifica concreta delle condizioni di tempo, luogo e modalità
Non basta che la condotta sia teoricamente idonea:
deve risultare concretamente idonea nel caso specifico.
La prova dell’evento senza descrizione analitica
La Corte chiarisce inoltre che:
non è necessario che la vittima descriva in modo dettagliato ogni singolo episodio
La prova può emergere:
- dal complesso degli elementi acquisiti
- dalla condotta dell’agente
- dal contesto relazionale
Il significato della pronuncia
La decisione si inserisce in un orientamento volto a:
- evitare automatismi probatori
- garantire una valutazione rigorosa
- bilanciare tutela della vittima e garanzie dell’imputato
Implicazioni pratiche
La pronuncia comporta:
- necessità di prova strutturata
- attenzione al contesto fattuale
- valorizzazione degli elementi sintomatici
Il principio generale
In materia penale, e in particolare nei reati relazionali, la prova non può essere presunta:
- deve essere costruita
- verificata
- contestualizzata
Riferimento giurisprudenziale
Cassazione penale Sez. V, sentenza 2 marzo 2026 n. 8104
Principio:
La prova dell’evento del delitto di atti persecutori deve fondarsi su elementi concreti e sintomatici del turbamento psicologico, desumibili non solo dalle dichiarazioni della vittima ma anche dal contesto e dalla condotta dell’agente.


