La Cassazione chiarisce che, in assenza di accordo, spetta al giudice valutare l’interesse del minore e autorizzare la richiesta di modifica del cognome
Il principio: il cognome è diritto fondamentale del minore
Con ordinanza n. 8369 del 30 marzo 2025, la Corte di Cassazione afferma un principio chiave in materia di identità del minore.
La decisione, Cassazione civile Sez. I, ordinanza 30 marzo 2025 n. 8369, stabilisce che:
- il cognome è elemento essenziale dell’identità personale
- la sua modifica riguarda un diritto fondamentale
Il conflitto tra genitori
Nel caso esaminato:
- la madre chiedeva l’aggiunta del cognome materno
- il padre si opponeva
- mancava un accordo tra i genitori
In tali situazioni, la questione non può restare bloccata.
Il ruolo del giudice
La Cassazione chiarisce che:
in caso di disaccordo, decide il giudice ordinario
Il giudice deve:
- valutare l’interesse concreto del minore
- verificare la non pretestuosità del rifiuto
- individuare la soluzione più adeguata
Il rapporto con il Prefetto
La pronuncia distingue chiaramente:
- il giudice → valuta l’interesse del minore
- il Prefetto → gestisce il procedimento amministrativo
il passaggio dal giudice è preliminare e necessario
Il giudice, se ritiene fondata la richiesta:
autorizza il genitore a presentare domanda al Prefetto
L’errore corretto dalla Cassazione
Nel caso concreto, la Corte d’Appello:
aveva direttamente modificato il cognome
La Cassazione precisa invece che:
il giudice non modifica direttamente il cognome
ma autorizza la domanda amministrativa
Il criterio guida: interesse del minore
La decisione ribadisce che:
ogni scelta deve essere orientata all’interesse del minore
E che il rifiuto di un genitore:
deve essere valutato e non automaticamente accettato
Il principio generale
Nel diritto di famiglia:
- il disaccordo non blocca le decisioni
- il giudice interviene sulle scelte rilevanti
- il minore resta il centro della valutazione
Riferimento giurisprudenziale
Cassazione civile Sez. I, ordinanza 30 marzo 2025 n. 8369
Principio:
In caso di disaccordo tra genitori sulla modifica del cognome del minore, la decisione spetta al giudice ordinario, che valuta l’interesse del minore e può autorizzare il genitore a presentare domanda al Prefetto.


