Cognome del minore: nessun automatismo, decide il giudice nell’interesse del figlio

La Cassazione ribadisce che, nei casi di riconoscimento successivo del padre, l’attribuzione del cognome non è automatica ma rimessa alla valutazione del giudice

Il principio: il cognome non è automatico

Con ordinanza n. 1492 del 21 gennaio 2025, la Corte di Cassazione afferma un principio decisivo in materia di identità del minore.

La decisione, Cassazione civile Sez. I, ordinanza 21 gennaio 2025 n. 1492, chiarisce che:

l’attribuzione del cognome non è automatica
nemmeno dopo il riconoscimento del padre

Il caso: riconoscimento paterno successivo

Nel caso esaminato:

  • la minore era stata riconosciuta inizialmente solo dalla madre
  • il padre aveva successivamente ottenuto il riconoscimento
  • si discuteva sull’attribuzione del cognome

La questione riguarda l’art. 262 c.c. nei casi di riconoscimento non contestuale.

Il ruolo centrale del giudice

La Cassazione stabilisce che:
la scelta del cognome spetta al giudice

che deve:

  • valutare il contesto di vita del minore
  • considerare l’identità già formata
  • individuare la soluzione più equilibrata

Il criterio guida: interesse del minore

La decisione ribadisce che:
il cognome è parte dell’identità personale

e che ogni scelta deve essere orientata a:

  • stabilità
  • continuità
  • equilibrio relazionale

Nessun automatismo normativo

La Corte chiarisce che:
il riconoscimento paterno non comporta automaticamente il cambio di cognome

Il minore può:

  • mantenere il cognome materno
  • aggiungere quello paterno
  • sostituirlo

in base alla valutazione giudiziale.

Il valore dell’ascolto del minore

La decisione richiama anche:
il diritto del minore ad essere ascoltato

quando:

  • ha compiuto 12 anni
  • o è comunque capace di discernimento

Il principio generale

Nel diritto di famiglia:

  • non esistono automatismi identitari
  • ogni scelta è personalizzata
  • il giudice decide caso per caso

Riferimento giurisprudenziale
Cassazione civile Sez. I, ordinanza 21 gennaio 2025 n. 1492

Principio:
Nei casi di riconoscimento successivo del padre, l’attribuzione del cognome del minore non è automatica ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare l’interesse concreto del minore.