La Cassazione chiarisce: la domanda di assegno è autonoma e può essere proposta anche dopo il divorzio, davanti al giudice dello Stato di residenza
Il principio affermato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. I, 18 marzo 2026, n. 6356) stabilisce due principi fondamentali:
- la giurisdizione in materia di assegno divorzile spetta al giudice dello Stato in cui il creditore ha la residenza abituale
- la domanda di assegno divorzile è autonoma rispetto al giudizio di scioglimento del matrimonio
Il quadro normativo europeo
La decisione si fonda sul Regolamento (CE) n. 4/2009
In particolare: art. 3, lett. b)
competenza del giudice del luogo di residenza abituale del creditore
Il punto chiave
La Cassazione chiarisce che: anche se il divorzio è stato pronunciato all’estero e anche se il giudice straniero non ha deciso sull’assegno il creditore può agire autonomamente in Italia
Autonomia della domanda
Altro passaggio fondamentale:
la domanda di assegno divorzile (art. 5 L. 898/1970) è:
- autonoma
- non assorbita dal giudicato sullo status
- proponibile anche successivamente
Il limite del giudicato
Il giudicato sul divorzio: copre solo ciò che è stato deciso
non impedisce una nuova domanda economica se non trattata
Il caso concreto
Nel caso esaminato: divorzio pronunciato in Germania
nessuna decisione sulle conseguenze economiche
Successivamente: la ex coniuge, residente in Italia propone domanda autonoma di assegno divorzile davanti al Tribunale italiano
Le decisioni di merito
- Tribunale di Marsala → riconosce la giurisdizione italiana e concede l’assegno
- Corte d’Appello di Palermo → conferma
Motivazione:
- residenza abituale della creditrice
- autonomia della domanda
Il ricorso in Cassazione
Il ricorrente contestava:
- difetto di giurisdizione
- confusione tra obbligazioni alimentari e assegno divorzile
- errata valutazione delle prove
La decisione della Cassazione
La Corte:
- dichiara inammissibili i motivi generici
- esclude la possibilità di rivalutare il merito
- e conferma integralmente il principio
Principio di diritto
- la giurisdizione spetta al giudice del luogo di residenza abituale del creditore
- la domanda di assegno divorzile è autonoma e proponibile anche dopo il divorzio
Impatto pratico
Questa pronuncia ha un impatto enorme:
- rafforza la tutela del coniuge economicamente debole
- evita “vuoti di tutela” nei divorzi internazionali
- consente azioni successive anche strategiche
Collegamento strategico UPIF
Per UPIF questo principio è cruciale:
- perché tutela la stabilità economica del genitore
- garantisce continuità nei diritti dei figli
- rafforza la giurisdizione del luogo di vita reale
Box UPIF – Posizione istituzionale
Uguali per i Figli sostiene che:
- i diritti economici non possono essere compressi da confini giuridici
- la residenza effettiva del genitore è il centro degli interessi familiari
- la tutela deve seguire la vita reale, non la burocrazia
- I diritti dei figli passano anche dalla tutela economica del genitore.
Riferimento giurisprudenziale
Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2026 n. 6356
Principi:
Giurisdizione del giudice della residenza abituale del creditore
Autonomia della domanda di assegno divorzile


