Il Tribunale di Bari chiarisce: la decisione può essere rimessa a un solo genitore solo quando funzionale all’interesse concreto del minore
Il caso: conflitto genitoriale e scelta educativa
Con ordinanza del 17 marzo 2026, il Tribunale di Bari affronta una controversia tra genitori relativa alla scelta dell’istituto scolastico per la figlia minore. Il padre si opponeva alla decisione della madre, sollevando dubbi legati al contesto relazionale della minore, in particolare alla presenza nella stessa classe della figlia del nuovo compagno della madre.
Il principio affermato: niente automatismi
Il giudice ha ritenuto infondate le contestazioni, evidenziando l’assenza di elementi concreti idonei a dimostrare un pregiudizio per la minore.
Da qui il principio: la decisione può essere attribuita al genitore collocatario ma solo quando ciò risulti concretamente funzionale all’interesse del minore.
Non esiste, dunque, un automatismo decisionale in favore del genitore collocatario.
L’interesse concreto del minore come criterio guida
La valutazione del Tribunale si fonda su elementi concreti:
- organizzazione della vita quotidiana
- stabilità del contesto scolastico
- sostenibilità gestionale
In assenza di rischi per la minore, la scelta è stata rimessa al genitore collocatario per garantire maggiore efficienza decisionale.
Decisione esclusiva: eccezione e non regola
La pronuncia chiarisce un punto centrale:
- la genitorialità resta il principio
- la decisione esclusiva è una deroga motivata
Il giudice può attribuire a un solo genitore il potere decisionale quando:
- il conflitto impedisce decisioni condivise
- vi è urgenza o necessità organizzativa
- la scelta è chiaramente nell’interesse del minore
La posizione UPIF: equilibrio tra diritti e responsabilità
Questa decisione si inserisce in un quadro più ampio in cui occorre evitare due derive opposte:
- automatismo del potere del genitore collocatario
- paralisi decisionale dovuta al conflitto
L’interesse del minore impone invece:
- decisioni tempestive
- valutazioni concrete
- responsabilità genitoriale effettiva
Il punto chiave: centralità del minore, non degli adulti
La pronuncia conferma un orientamento sempre più chiaro: le decisioni non devono tutelare le posizioni dei genitori ma rispondere al bisogno reale del minore.
La genitorialità non è una simmetria formale, ma un equilibrio sostanziale che deve essere adattato alla realtà del caso concreto.
Riferimento giurisprudenziale
Tribunale di Bari, ordinanza 17 marzo 2026
Principio:
La scelta dell’istituto scolastico può essere rimessa in via esclusiva al genitore collocatario solo quando ciò sia funzionale all’interesse concreto del minore, in assenza di pregiudizi e in presenza di esigenze organizzative rilevanti.
Scelta della scuola:
il Tribunale di Bari chiarisce che la decisione può essere attribuita al genitore collocatario solo se funzionale all’interesse concreto del minore.


