Gestazione per altri: la Cassazione rimette alle Sezioni Unite la questione sullo status del figlio

La Corte di Cassazione apre a un nuovo bilanciamento tra tutela del minore e ordine pubblico, rimettendo alle Sezioni Unite la questione sulla costituzione dello status filiationis nei casi di gestazione per altri.

Gestazione per altri e status del figlio: una questione aperta

Con l’ordinanza n. 5656 del 12 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta uno dei temi più complessi e sensibili del diritto di famiglia contemporaneo: la definizione dello status filiationis nei casi di minori nati da gestazione per altri. La Corte, rilevata la particolare delicatezza della questione, ha rimesso il caso alle Sezioni Unite, chiamate a definire un principio di diritto destinato ad avere rilevanti effetti sistemici.

La pronuncia è contenuta nella Cassazione civile Sez. I, ordinanza 12 marzo 2026 n. 5656.

Il quadro giuridico e il problema del bilanciamento

La Corte evidenzia come la vicenda dei figli nati da gestazione per altri presenti profili di contiguità con altre fattispecie caratterizzate da rilievo penale, come quella dei figli nati da rapporti di consanguineità.

In entrambi i casi emerge la necessità di un rigoroso bilanciamento tra interessi contrapposti, tra cui:

  1. la tutela del minore
  2. il principio di non discriminazione tra figli
  3. il rispetto dell’ordine pubblico internazionale
  4. la valutazione etico-giuridica delle condotte procreative

La gestazione per altri, infatti, si pone in contrasto con principi di ordine pubblico, mentre nei casi di consanguineità la condotta è oggetto di una riprovazione morale univoca.

Il principio dell’unicità dello status di figlio

La Corte richiama un principio ormai consolidato: l’unicità dello stato di figlio, che deve essere garantita a tutti i minori, indipendentemente dalle modalità della loro nascita. Tuttavia, tale principio deve essere contemperato con i limiti derivanti dall’ordinamento, che non consentono una automatica costituzione dello status nei casi in cui siano coinvolti valori di ordine pubblico.

I limiti dell’adozione in casi particolari

La pronuncia evidenzia inoltre le criticità del modello dell’adozione in casi particolari, spesso utilizzato per tutelare i minori nati da gestazione per altri.
Secondo la Corte, tale strumento risulta inadeguato sotto un profilo fondamentale: non attribuisce al figlio un potere autonomo di impulso nel procedimento di accertamento della genitorialità.
Ciò comporta una limitazione significativa nella piena tutela dei diritti del minore.

La rimessione alle Sezioni Unite

Alla luce di tali criticità, la Corte ha ritenuto necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite.

Il quesito riguarda la possibilità di:

  1. estendere, in via interpretativa
  2. il modello legislativo utilizzato per i figli nati da consanguinei

anche ai casi di gestazione per altri, al fine di superare le attuali lacune del sistema.

In particolare, si pone il problema di garantire al minore:

  1. una piena tutela dello status
  2. la possibilità di incidere sul proprio riconoscimento giuridico
  3. la rimozione di situazioni di incertezza

Il significato della decisione

La rimessione alle Sezioni Unite segnala la presenza di una questione di particolare rilevanza e complessità, che incide direttamente sul sistema del diritto di famiglia.

La decisione si colloca al centro del dibattito tra:

  1. tutela del minore
  2. principi di ordine pubblico
  3. evoluzione dei modelli familiari

e apre la strada a un possibile intervento interpretativo destinato a ridefinire i confini della filiazione nei contesti non tradizionali.

Riferimento giurisprudenziale
Cassazione civile Sez. I, ordinanza 12 marzo 2026 n. 5656

Principio:
La questione della costituzione dello status filiationis nei casi di gestazione per altri richiede un bilanciamento tra tutela del minore e principi di ordine pubblico, con rimessione alle Sezioni Unite per la definizione di un orientamento uniforme.