La Cassazione riconosce la possibilità di applicare l’attenuante anche nei casi di violenza sessuale di gruppo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale
Il principio: apertura all’attenuante anche nei casi di gruppo
Con sentenza n. 8013 del 2 marzo 2026, la Sezione III penale della Corte di Cassazione interviene sul tema dell’applicabilità dell’attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale di gruppo.
La decisione, Cassazione penale Sez. III, sentenza 2 marzo 2026 n. 8013, si colloca nel solco della sentenza della Corte costituzionale n. 202/2025.
Il superamento del divieto assoluto
In precedenza, l’attenuante era ritenuta incompatibile con la fattispecie di cui all’art. 609-octies c.p.
La nuova impostazione afferma invece che:
l’attenuante può essere applicata anche nei casi di violenza sessuale di gruppo superando ogni automatismo preclusivo.
La valutazione del giudice
La Cassazione chiarisce che il riconoscimento dell’attenuante richiede:
- un esame globale del fatto
- valutazione delle modalità esecutive
- analisi del grado di coartazione
- considerazione delle condizioni della vittima
Il criterio della minore gravità
Per riconoscere l’attenuante, il giudice deve accertare:
un disvalore significativamente inferiore rispetto alla fattispecie tipica
tenendo conto che:
- la presenza di più persone aumenta normalmente la gravità
- il trauma per la vittima è generalmente più intenso
Distinzione da altre attenuanti
La Corte precisa che:
l’attenuante del fatto di minore gravità è distinta
dall’attenuante del contributo di minima importanza, che riguarda:
- il ruolo marginale del singolo concorrente
- e non la gravità complessiva del fatto
Il significato della pronuncia
La decisione segna un passaggio importante:
- introduce un principio di proporzionalità
- elimina rigidità interpretative
- rafforza il ruolo valutativo del giudice
Implicazioni pratiche
La pronuncia comporta:
- maggiore articolazione della difesa
- valutazioni caso per caso
- superamento degli automatismi sanzionatori
Il principio generale
Anche nei reati più gravi:
- non esistono automatismi assoluti
- la valutazione deve essere concreta
- la pena deve essere proporzionata al fatto
Riferimento giurisprudenziale
Cassazione penale Sez. III, sentenza 2 marzo 2026 n. 8013
Principio
È applicabile l’attenuante del fatto di minore gravità anche nel reato di violenza sessuale di gruppo, previa valutazione concreta del disvalore del fatto alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.


