La Corte di Cassazione ribadisce che il trasferimento del minore senza consenso dell’altro genitore non determina automaticamente l’inadeguatezza genitoriale né l’obbligo di rientro nel luogo di precedente residenza: il giudice deve sempre valutare il superiore interesse concreto del minore
Con l’ordinanza n. 4110 del 24 febbraio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta un tema particolarmente delicato nella regolamentazione della responsabilità genitoriale: il trasferimento unilaterale del minore da parte di uno dei genitori e le conseguenze sul collocamento del figlio.
La decisione ribadisce un principio centrale del diritto di famiglia: non esistono automatismi nelle decisioni che riguardano i minori, poiché ogni scelta deve essere valutata esclusivamente alla luce del superiore interesse concreto del bambino.
Il caso
La vicenda riguarda un procedimento relativo alla regolamentazione della responsabilità genitoriale su un figlio minore nato da una relazione di fatto.
Durante la crisi della coppia, la madre aveva trasferito unilateralmente il bambino dalla Sicilia alla Campania, senza il consenso del padre e senza autorizzazione giudiziale. Il Tribunale aveva inizialmente disposto il rientro immediato del minore nella residenza originaria, prevedendo che, in caso di mancato rientro della madre, il bambino sarebbe stato collocato presso il padre. La decisione è stata successivamente impugnata.
La Corte d’Appello, valutando le circostanze concrete del caso, ha adottato una soluzione diversa, considerando in particolare:
- La tenera età del bambino (15 mesi)
- L’allattamento al seno ancora in corso
- La presenza di una rete di supporto familiare e lavorativo per la madre nel nuovo luogo di residenza
Alla luce di tali elementi, la Corte ha disposto il collocamento del minore presso la madre nella nuova residenza, con affidamento condiviso e una regolamentazione ampia dei tempi di frequentazione del padre.
Il principio affermato dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del padre, confermando la decisione della Corte d’Appello.
Secondo la Corte, il trasferimento della residenza da parte di un genitore rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di rango costituzionale e non può essere automaticamente sanzionato con la perdita dell’affidamento o del collocamento del figlio. Il giudice, pertanto, non può imporre al genitore di rinunciare al trasferimento né può considerare tale scelta, di per sé, come indice di inadeguatezza genitoriale.
Trasferimento unilaterale del minore e violazione del principio del comune accordo
Il trasferimento del minore senza il consenso dell’altro genitore costituisce certamente una violazione del principio del comune accordo sulle decisioni di maggiore interesse del figlio previsto dagli articoli 316 e 337-ter del codice civile.
Tuttavia, tale violazione non comporta automaticamente:
- Un giudizio di inadeguatezza genitoriale
- L’obbligo di rientro del minore nella residenza originaria
Il giudice deve sempre valutare le ragioni del trasferimento e verificare l’eventuale presenza di comportamenti ostruzionistici o finalizzati a escludere l’altro genitore dalla vita del figlio.
Genitorialità e tempi di frequentazione
La Corte ribadisce inoltre che la genitorialità non implica necessariamente una divisione perfettamente paritaria dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Ciò che deve essere garantito è che il genitore non collocatario possa mantenere un ruolo significativo nella vita del minore, tenendo conto dell’età del bambino e delle concrete circostanze del caso.
Il significato della decisione
La pronuncia conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza: nelle controversie familiari che coinvolgono i minori non possono essere applicate soluzioni automatiche o punitive.
Il giudice deve sempre valutare in modo concreto e approfondito quale soluzione sia realmente conforme all’interesse del minore, bilanciando la libertà personale del genitore con il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori.
Cassazione civile, Sezione I
Ordinanza 24 febbraio 2026, n. 4110
ECLI:IT:CASS:2026:4110CIV
Osservatorio Giurisprudenza Minori
Uguali per i Figli – ODV / ETS


