La Cassazione ribadisce che, nei casi di riconoscimento successivo del padre, l’attribuzione del cognome non è automatica ma rimessa alla valutazione del giudice
Il principio: il cognome non è automatico
Con ordinanza n. 1492 del 21 gennaio 2025, la Corte di Cassazione afferma un principio decisivo in materia di identità del minore.
La decisione, Cassazione civile Sez. I, ordinanza 21 gennaio 2025 n. 1492, chiarisce che:
l’attribuzione del cognome non è automatica
nemmeno dopo il riconoscimento del padre
Il caso: riconoscimento paterno successivo
Nel caso esaminato:
- la minore era stata riconosciuta inizialmente solo dalla madre
- il padre aveva successivamente ottenuto il riconoscimento
- si discuteva sull’attribuzione del cognome
La questione riguarda l’art. 262 c.c. nei casi di riconoscimento non contestuale.
Il ruolo centrale del giudice
La Cassazione stabilisce che:
la scelta del cognome spetta al giudice
che deve:
- valutare il contesto di vita del minore
- considerare l’identità già formata
- individuare la soluzione più equilibrata
Il criterio guida: interesse del minore
La decisione ribadisce che:
il cognome è parte dell’identità personale
e che ogni scelta deve essere orientata a:
- stabilità
- continuità
- equilibrio relazionale
Nessun automatismo normativo
La Corte chiarisce che:
il riconoscimento paterno non comporta automaticamente il cambio di cognome
Il minore può:
- mantenere il cognome materno
- aggiungere quello paterno
- sostituirlo
in base alla valutazione giudiziale.
Il valore dell’ascolto del minore
La decisione richiama anche:
il diritto del minore ad essere ascoltato
quando:
- ha compiuto 12 anni
- o è comunque capace di discernimento
Il principio generale
Nel diritto di famiglia:
- non esistono automatismi identitari
- ogni scelta è personalizzata
- il giudice decide caso per caso
Riferimento giurisprudenziale
Cassazione civile Sez. I, ordinanza 21 gennaio 2025 n. 1492
Principio:
Nei casi di riconoscimento successivo del padre, l’attribuzione del cognome del minore non è automatica ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare l’interesse concreto del minore.


