Con l’ordinanza n. 7193 del 25 marzo 2026, la Corte di Cassazione ribadisce che il mantenimento dei figli non può essere calcolato in modo astratto o meramente fiscale e riconosce che la privazione della figura genitoriale può costituire fonte di danno endofamiliare risarcibile.
Cassazione 7193 2026, mantenimento figli, danno endofamiliare, riconoscimento paternità, responsabilità genitoriale, diritto di famiglia, minori, danno da assenza paterna, assegno mantenimento figli, giurisprudenza famiglia.
La responsabilità genitoriale non si esaurisce nell’obbligo economico
Con l’ordinanza n. 7193 del 25 marzo 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta due temi centrali del diritto di famiglia contemporaneo:
il mantenimento dei figli;
il danno derivante dall’assenza di una figura genitoriale.
La decisione assume particolare rilievo perché richiama con forza il principio secondo cui la responsabilità familiare non può essere letta in termini puramente economici o formali, ma deve essere valutata nella sua dimensione concreta, relazionale ed evolutiva.
Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda trae origine da un giudizio promosso dalla madre di una minore per ottenere:
la dichiarazione giudiziale di paternità;
il contributo al mantenimento della figlia;
il rimborso delle spese sostenute dalla nascita;
il risarcimento del danno subito dalla minore a causa del mancato riconoscimento paterno.
Nel corso del procedimento il padre aveva spontaneamente riconosciuto la figlia, ma restavano aperte:
le questioni economiche;
la quantificazione del mantenimento;
il possibile danno endofamiliare derivante dall’assenza paterna.
La Corte d’Appello di Firenze aveva aumentato l’assegno di mantenimento, ma aveva escluso il danno non patrimoniale, ritenendo non sufficientemente provato il concreto pregiudizio subito dalla figlia.
Contro tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione.
Il principio sul mantenimento dei figli
La Suprema Corte richiama un principio fondamentale:
il mantenimento dei figli non riguarda soltanto il vitto o le esigenze minime di sopravvivenza, ma comprende tutte le necessità connesse allo sviluppo armonico della persona minorenne.
La Cassazione ricorda che il dovere previsto dagli articoli 147 e 337-ter c.c. comprende:
esigenze abitative;
istruzione;
salute;
attività sportive;
crescita sociale;
assistenza morale;
organizzazione stabile della vita domestica;
cura educativa ed emotiva.
No a valutazioni meramente fiscali o astratte
Uno dei passaggi più importanti della decisione riguarda il metodo di valutazione delle condizioni economiche del genitore obbligato.
La Corte chiarisce che il giudice:
non può limitarsi ai redditi formalmente dichiarati;
non può basarsi esclusivamente sulla documentazione fiscale;
deve considerare anche patrimonio, capacità di spesa, tenore di vita e potenzialità economiche complessive.
Secondo la Cassazione, il mantenimento dei figli deve essere determinato attraverso una valutazione completa e concreta delle condizioni familiari e delle reali esigenze del figlio.
Il ruolo concreto della cura familiare
La sentenza richiama inoltre un aspetto spesso sottovalutato:
la rilevanza economica e sociale dei compiti di cura svolti dal genitore collocatario.
La Corte evidenzia infatti che il giudice deve valutare:
tempi di permanenza del figlio;
impegno educativo quotidiano;
carico organizzativo;
assistenza materiale;
presenza effettiva nella crescita del minore.
Si tratta di un passaggio importante perché riconosce che la funzione genitoriale non si misura solo sul piano patrimoniale, ma anche nella continuità concreta della presenza educativa.
Danno endofamiliare e privazione della figura genitoriale
La parte più significativa dell’ordinanza riguarda però il tema del danno endofamiliare.
La Corte d’Appello aveva escluso il risarcimento ritenendo assente una prova concreta del pregiudizio psicologico subito dalla figlia.
La Cassazione censura questa impostazione e afferma un principio di forte impatto:
la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale può costituire, di per sé, fonte di danno per il figlio.
Secondo la Suprema Corte:
la perdita della bigenitorialità e della presenza genitoriale rappresenta un fatto idoneo a produrre conseguenze sulla vita relazionale, emotiva ed evolutiva del minore, anche attraverso presunzioni fondate sulla comune esperienza.
La relazione genitoriale come bene giuridico del minore
La decisione rafforza un orientamento sempre più centrale nel diritto di famiglia:
la relazione stabile con entrambe le figure genitoriali costituisce un interesse primario del figlio.
La Cassazione riconosce implicitamente che:
l’assenza genitoriale non produce soltanto conseguenze economiche, ma può incidere:
sulla costruzione identitaria;
sulla sicurezza affettiva;
sulle dinamiche relazionali;
sull’equilibrio psicologico;
sulle opportunità evolutive del minore.
Il commento dell’Osservatorio UPIF
Per Uguali per i Figli – ETS questa ordinanza rappresenta una decisione di particolare rilievo perché richiama il sistema giuridico e istituzionale a una visione integrale della tutela minorile.
La centralità del minore non può infatti essere ridotta:
a una questione economica;
a un semplice assegno;
o a una formalità processuale.
Il vero tema è la qualità della presenza genitoriale e la capacità del sistema di prevenire vuoti relazionali che possono incidere profondamente sul percorso evolutivo del bambino.
Famiglia, prevenzione e tutela relazionale
Nel nuovo approccio culturale promosso da Uguali per i Figli – ETS, il diritto di famiglia deve evolvere da una logica puramente conflittuale a una logica di prevenzione del pregiudizio minorile.
Questo significa:
riconoscere il valore della continuità affettiva;
monitorare i segnali di marginalizzazione relazionale;
valorizzare il ruolo educativo concreto dei genitori;
intervenire precocemente nelle situazioni di disimpegno o assenza genitoriale;
costruire percorsi realmente orientati all’interesse del minore.
Convenzione ONU e diritti dell’infanzia
L’orientamento espresso dalla Cassazione si inserisce pienamente nei principi della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che tutela il diritto del minore:
a crescere in un ambiente stabile;
a mantenere relazioni significative;
a ricevere cura morale e materiale;
a sviluppare pienamente la propria personalità.
Conclusioni
Con l’ordinanza n. 7193/2026, la Corte di Cassazione riafferma che il mantenimento dei figli e la responsabilità genitoriale devono essere valutati nella loro dimensione concreta, relazionale ed evolutiva.
La decisione richiama inoltre l’attenzione sul fatto che l’assenza genitoriale può produrre conseguenze profonde sul minore, anche quando tali effetti non siano immediatamente misurabili attraverso parametri rigidamente clinici o documentali.
Per questo motivo, Uguali per i Figli – ETS continuerà a monitorare la giurisprudenza nazionale sui temi della tutela relazionale, della responsabilità genitoriale e dei diritti dell’infanzia, promuovendo un approccio tecnico, multidisciplinare e realmente child-centred.
Fonte giurisprudenziale
Cassazione Civile – Sezione I – Ordinanza n. 7193 del 25 marzo 2026.



