L’ascolto del minore come diritto e non come formalità
Con l’ordinanza n. 10344 del 20 aprile 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su un tema centrale nei procedimenti familiari e minorili:
il significato dell’ascolto del minore e i limiti della sua reiterazione nei diversi gradi di giudizio.
La decisione assume particolare rilievo perché chiarisce che:
l’ascolto del minore non costituisce un adempimento burocratico o automatico, ma rappresenta l’esercizio di un diritto soggettivo che deve essere tutelato in funzione del concreto interesse del bambino o dell’adolescente.
Il principio espresso dalla Cassazione
La Suprema Corte afferma che, nei procedimenti che riguardano i minori, il giudice non può decidere senza ascoltare il minore capace di discernimento, salvo che:
- l’ascolto sia contrario al suo interesse;
- oppure risulti manifestamente superfluo.
Secondo la Cassazione:
quando il minore abbia già espresso in modo chiaro la propria volontà in merito ai rapporti familiari o alle modalità di frequentazione con un genitore, il rinnovo dell’ascolto nel giudizio di secondo grado può essere ritenuto superfluo.
La Corte chiarisce quindi che:
l’audizione del minore non deve trasformarsi in una ripetizione automatica e potenzialmente gravosa all’interno del percorso processuale.
Ascolto del minore e capacità di discernimento
Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda il rapporto tra:
- età del minore;
- capacità di discernimento;
- obbligo di motivazione del giudice.
La Cassazione ricorda che:
quando il minore non abbia ancora compiuto dodici anni, il giudice deve valutare concretamente la sua capacità di esprimere una opinione autonoma sulle questioni che lo riguardano.
In tali casi:
l’eventuale omissione dell’ascolto richiede una motivazione tanto più rigorosa quanto più il minore si avvicina all’età per la quale l’audizione diventa ordinariamente obbligatoria.
L’ascolto non è uno strumento processuale delle parti
La Suprema Corte compie inoltre una precisazione di grande importanza sistemica:
l’ascolto del minore non è un atto istruttorio nella disponibilità delle parti, ma un diritto autonomo del minore stesso.
Questo significa che:
- il minore non può essere trasformato in strumento del conflitto processuale;
- l’audizione non può essere utilizzata come meccanismo ripetitivo o strategico;
- il giudice deve valutare caso per caso la reale utilità dell’ascolto.
Secondo la Cassazione, il rinnovo dell’audizione può essere negato anche implicitamente quando:
- non emergano nuovi elementi;
- la volontà del minore sia già chiaramente acquisita;
- non vi siano situazioni contrastanti con il suo interesse.
Il rischio della sovraesposizione processuale del minore
La decisione richiama indirettamente un tema sempre più centrale nel diritto minorile contemporaneo:
il rischio di sovraesporre il minore al conflitto giudiziario.
La ripetizione continua di:
- audizioni;
- colloqui;
- valutazioni;
- richieste di presa di posizione;
può infatti trasformarsi in un fattore di pressione emotiva e di ulteriore coinvolgimento nel conflitto familiare.
La Cassazione evidenzia quindi la necessità di mantenere un equilibrio tra:
- diritto all’ascolto;
- tutela emotiva del minore;
- esigenze processuali;
- stabilità psicologica ed evolutiva.
Il commento dell’Osservatorio UPIF
Per Uguali per i Figli – ETS questa ordinanza rappresenta un passaggio importante verso una concezione realmente child-centred della giustizia familiare.
La centralità del minore non può tradursi:
- né nella sua esclusione;
- né nella sua costante esposizione al conflitto giudiziario.
Il vero equilibrio consiste nel riconoscere il minore come soggetto di diritti, evitando però che venga progressivamente trascinato dentro dinamiche processuali adulte.
Ascoltare il minore significa anche proteggerlo
Nel nuovo approccio culturale promosso da Uguali per i Figli – ETS, il diritto all’ascolto deve essere accompagnato da:
- protezione emotiva;
- competenza specialistica;
- gradualità;
- valutazione multidisciplinare;
- attenzione ai tempi evolutivi del bambino.
L’ascolto del minore non deve mai diventare:
- un interrogatorio;
- una scelta di campo;
- o una forma indiretta di responsabilizzazione rispetto al conflitto degli adulti.
Convenzione ONU e partecipazione del minore
L’orientamento espresso dalla Cassazione si inserisce pienamente nei principi della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che riconosce al minore il diritto:
- ad essere ascoltato;
- a partecipare ai procedimenti che lo riguardano;
- a vedere considerate le proprie opinioni in funzione dell’età e della maturità.
Tale diritto, però, deve essere esercitato in modo compatibile con la protezione del suo equilibrio psicologico ed evolutivo.
Conclusioni
Con l’ordinanza n. 10344/2026, la Corte di Cassazione riafferma che l’ascolto del minore rappresenta un diritto fondamentale ma non un automatismo processuale.
La decisione richiama giudici, professionisti e istituzioni alla necessità di costruire percorsi realmente rispettosi della persona minorenne, evitando sia omissioni ingiustificate sia inutili reiterazioni che possano trasformare il minore in protagonista involontario del conflitto giudiziario.
Per questo motivo, Uguali per i Figli – ETS continuerà a monitorare la giurisprudenza nazionale sui temi dell’ascolto del minore, della tutela relazionale e della responsabilità genitoriale, promuovendo un approccio tecnico, multidisciplinare e orientato alla protezione concreta dell’infanzia e dell’adolescenza.
Fonte giurisprudenziale
Cassazione Civile – Sezione I – Ordinanza n. 10344 del 20 aprile 2026.



