IL COGNOME APPARTIENE ALL’IDENTITÀ DEL FIGLIO, NON AL CONFLITTO DEI GENITORI

Depositato al Senato il testo unificato sulla disciplina del cognome dei figli. Dopo la sentenza n. 131/2022 della Corte costituzionale, il Parlamento è chiamato a completare una riforma che non riguarda soltanto la parità tra padre e madre: riguarda soprattutto il diritto del bambino alla propria identità personale, familiare e sociale.

di Mauro Sica – Segretario Generale Uguali per i Figli – ODV/ETS

Il Parlamento torna finalmente ad affrontare una questione rimasta troppo a lungo sospesa: la disciplina organica del cognome dei figli.

Il 5 agosto 2026 la senatrice Anna Rossomando, relatrice dei disegni di legge attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato, ha annunciato il deposito di un testo unificato elaborato sulla base delle diverse proposte parlamentari e del lungo ciclo di audizioni svolto in Commissione.

Tra le soluzioni anticipate figura anche l’utilizzo dell’ordine alfabetico dei cognomi in caso di mancato accordo tra i genitori, in luogo del sorteggio. Il testo potrà naturalmente essere modificato nel corso dell’esame parlamentare e attraverso gli emendamenti. L’intenzione dichiarata è quella di riportare il provvedimento all’attenzione della Commissione e dell’Aula alla ripresa dei lavori di settembre. (Alley Oop⁠)

STATO DELL’ITER – AGGIORNATO AL 23 AGOSTO 2026

Il testo unificato annunciato e depositato in Commissione nell’ambito dell’esame dei disegni di legge sul cognome dei figli non è stato approvato e non è legge. Il criterio alfabetico prospettato per risolvere il disaccordo tra i genitori costituisce, allo stato, una proposta ancora modificabile.

Fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa resta applicabile il sistema derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022⁠: nell’attribuzione iniziale il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori nell’ordine concordato; l’attribuzione di un solo cognome richiede l’accordo di entrambi; in mancanza di accordo sull’ordine è necessario l’intervento del giudice nei modi previsti dall’ordinamento.

Lo stato dell’esame parlamentare è riportato nella scheda ufficiale del disegno di legge S. 1438⁠.

È una riforma necessaria.

Ma sarebbe riduttivo leggerla soltanto come il completamento della battaglia per il riconoscimento del cognome materno accanto a quello paterno.

La vera questione è più profonda.

Il cognome non appartiene al padre. Non appartiene alla madre. Appartiene, prima di tutto, all’identità del figlio.

Ed è da questa prospettiva che il legislatore dovrebbe completare il percorso aperto dalla Corte costituzionale.

Il cognome non è soltanto un dato anagrafico

Nel nostro ordinamento il cognome non è una semplice informazione amministrativa.

L’articolo 6 del codice civile tutela il diritto al nome e chiarisce che nel concetto giuridico di nome sono ricompresi prenome e cognome.

Ma è soprattutto la giurisprudenza costituzionale ad aver progressivamente attribuito al cognome una funzione molto più profonda.

Con la Sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016, pronunciandosi proprio sull’articolo 262 del codice civile, la Corte costituzionale riconobbe che il cognome può diventare un “autonomo segno distintivo dell’identità personale”.

La Corte dichiarò costituzionalmente illegittima la disciplina allora vigente nella parte in cui non consentiva, in determinate ipotesi di successivo riconoscimento, di preservare il cognome originariamente attribuito quando questo fosse ormai divenuto elemento dell’identità personale dell’individuo.

Era già allora un passaggio culturale decisivo: il cognome non veniva più considerato soltanto come indicazione della discendenza, ma come componente della persona e della sua storia. (Corte Costituzionale⁠)

Questo orientamento sarebbe diventato sempre più netto negli anni successivi.

Dalla sentenza n. 286/2016 all’Ordinanza della Corte costituzionale n. 18 del 2021: dal cognome dei genitori all’identità del figlio

Prima della svolta definitiva del 2022, altri due passaggi della Corte costituzionale avevano progressivamente spostato il baricentro della questione.

Con la sentenza n. 286 del 2016, la Consulta non si limita a intervenire sulla discriminazione derivante dall’automatica prevalenza del cognome paterno.

La Corte afferma un principio più profondo: il diritto al nome rappresenta un punto di emersione dell’appartenenza della persona a un gruppo familiare e i criteri attraverso i quali viene attribuito il cognome al minore costituiscono profili determinanti della sua identità personale, destinata a proiettarsi nella sua personalità sociale.

Il cognome viene così definitivamente sottratto a una lettura esclusivamente genealogica: non serve soltanto a indicare da chi discende una persona, ma concorre a rappresentare chi quella persona è all’interno della propria famiglia e della società.

Cinque anni dopo, con l’ordinanza n. 18 del 2021, la stessa Corte compie il passaggio che condurrà direttamente alla sentenza n. 131/2022.

Chiamata inizialmente a pronunciarsi sulla possibilità per due genitori di attribuire di comune accordo il solo cognome materno, la Consulta solleva davanti a sé una questione ancora più radicale: la compatibilità costituzionale dello stesso automatismo che, in mancanza di accordo, continuava ad attribuire al figlio soltanto il cognome paterno.

La Corte individua espressamente il problema nella necessità di garantire contemporaneamente l’effettiva parità dei genitori, la pienezza dell’identità personale del figlio e l’unità familiare.

È un passaggio decisivo.

Il problema non è più soltanto stabilire quale dei due genitori abbia diritto a trasmettere il proprio cognome.

Il problema diventa impedire che le regole degli adulti comprimano la pienezza dell’identità del figlio.

È su questa traiettoria che, l’anno successivo, arriverà la sentenza n. 131/2022.

L’articolo 262 c.c.: nessun automatismo quando il riconoscimento non è contemporaneo

Un passaggio fondamentale riguarda i figli riconosciuti dai genitori in momenti diversi.

L’articolo 262 del codice civile, nei suoi commi successivi al primo, disciplina proprio queste situazioni.

Quando la filiazione nei confronti del padre viene riconosciuta o accertata successivamente al riconoscimento materno, l’assunzione del cognome paterno non costituisce un effetto automatico.

Nel caso del minore, la decisione è rimessa al giudice.

Ed è precisamente qui che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente costruito una disciplina fondata non sulla prevalenza dell’uno o dell’altro genitore, ma sull’interesse concreto del figlio.

Cassazione n. 12641/2006: il cognome può diventare parte della personalità del bambino

La sentenza della Prima sezione civile della Cassazione n. 12641 del 26 maggio 2006 costituisce uno dei passaggi fondamentali di questa evoluzione.

La Corte affrontò il caso di un bambino inizialmente riconosciuto dalla madre e successivamente dal padre.

La Cassazione escluse che l’articolo 262 c.c. potesse essere interpretato secondo una logica di automatica prevalenza del cognome paterno e pose al centro della decisione l’interesse del minore a conservare l’identità acquisita nel proprio ambiente di vita.

Il principio è di grande rilevanza ancora oggi: ciò che deve essere tutelato non è l’interesse di un genitore a trasmettere il proprio cognome, ma il modo più conveniente di individuare il minore rispetto allo sviluppo della sua personalità e alle relazioni sociali nelle quali è inserito.

La Cassazione riconobbe quindi che il cognome già utilizzato può acquisire autonoma rilevanza quando il bambino è conosciuto attraverso di esso nella comunità nella quale vive.

La ratio dell’articolo 262 non è dunque quella di far prevalere una discendenza sull’altra, ma quella di impedire che la decisione sul cognome produca una lesione dell’identità concretamente formata dal figlio. (Eius⁠)

È un principio che dovrebbe essere ricordato ogni volta che una controversia sul cognome viene trasformata in una contrapposizione tra diritti degli adulti.

L’identità personale come “proiezione della personalità sociale”

Negli anni successivi la Cassazione ha ulteriormente sviluppato questo orientamento.

La giurisprudenza ha chiarito che l’identità personale del minore deve essere considerata anche come proiezione della sua personalità sociale.

È un concetto importante.

Significa che l’identità non si forma soltanto nei registri dello stato civile.

Si forma attraverso il modo in cui il bambino viene conosciuto e riconosciuto nella sua famiglia, nella scuola, nella comunità, nei rapporti con i coetanei e nelle relazioni che accompagnano la sua crescita.

La Cassazione n. 12640/2015 ha ribadito che la scelta del cognome deve avere riguardo all’ambiente nel quale il minore è cresciuto e alla eventuale identità ormai formata nella “trama dei rapporti personali e sociali”.

Lo stesso principio viene ripreso dalla Cassazione n. 772 del 16 gennaio 2020.

La Corte afferma che i criteri di individuazione del cognome sono posti in funzione dell’interesse del minore e devono impedire un danno alla sua identità personale, intesa appunto anche come proiezione della personalità sociale.

La decisione deve prescindere sia da qualsiasi automatica prevalenza del primo cognome attribuito, sia da un ipotetico favore per il cognome paterno. (Mister Lex⁠)

È una distinzione fondamentale.

Né il cognome attribuito per primo né quello del genitore che riconosce successivamente il figlio possono diventare, da soli, criteri decisivi.

Occorre ricostruire l’identità del bambino.

Cassazione n. 8762/2023: sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale

Con l’ordinanza n. 8762 del 28 marzo 2023, la Cassazione torna a collegare la questione del cognome a una valutazione complessiva dell’interesse minorile.

Il giudice deve considerare gli effetti della decisione sull’armonico sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale del bambino.

Anche l’eventuale attribuzione del cognome del secondo genitore deve quindi essere sottoposta a una verifica concreta: non deve risultare pregiudizievole e non deve ledere un’identità personale eventualmente già consolidatasi attraverso l’uso del cognome precedente nelle relazioni personali e sociali.

Questa prospettiva allontana definitivamente il tema dal terreno della rivendicazione genitoriale.

Il cognome non è un premio.

Non è il riconoscimento della maggiore o minore importanza di un genitore.

Non può essere utilizzato come simbolo della vittoria di una parte sull’altra.

È un elemento dell’identità del figlio e deve essere trattato come tale.

La svolta della Corte costituzionale n. 131/2022

Il grande cambiamento generale interviene con la sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale.

La Consulta dichiara costituzionalmente illegittima la regola che imponeva automaticamente il cognome paterno.

La nuova regola, nei casi ai quali la pronuncia si riferisce, è l’attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori nell’ordine da questi concordato, salvo che padre e madre decidano insieme di attribuire il cognome di uno soltanto.

La Corte fonda la decisione sugli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, quest’ultimo anche in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ma uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda proprio l’identità del figlio.

La Corte afferma che cognome e prenome rappresentano il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: consentono la sua identificazione nei rapporti pubblici e privati e nel tempo si arricchiscono dei significati derivanti dalla sua esperienza di vita. (Corte Costituzionale⁠)

È questo il punto che dovrebbe orientare tutta la futura disciplina.

La sentenza del 2022 non sostituisce semplicemente un automatismo paterno con un automatismo diverso.

Demolisce l’idea stessa che l’identità nominale del figlio possa essere governata da una presunzione di prevalenza genitoriale.

Dal legame familiare all’identità vissuta: la sentenza n. 135 del 2023

Un ulteriore passaggio decisivo è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2023⁠.

La Corte ha chiarito che il cognome presenta una duplice dimensione. Al momento della sua attribuzione riflette il legame con i genitori e deve rispettarne la pari dignità; con il trascorrere del tempo, però, si lega progressivamente alla persona, alle sue relazioni e alla sua riconoscibilità sociale, fino a poter assumere una funzione identitaria autonoma rispetto allo stesso status familiare dal quale ha avuto origine.

È questo il punto di raccordo tra l’eguaglianza dei genitori, affermata dalla sentenza n. 131 del 2022, e la successiva giurisprudenza sulla resistenza dell’identità nominale ai mutamenti dello status: il cognome non è soltanto il segno della provenienza familiare, ma anche il nome attraverso il quale la persona ha imparato a riconoscersi ed è stata riconosciuta dagli altri.

Attenzione: la sentenza n. 131/2022 non risolve ogni situazione

Un’importante precisazione arriva dalla Cassazione n. 15654 del 5 giugno 2024.

La Suprema Corte chiarisce che la sentenza costituzionale n. 131/2022 riguarda direttamente la fattispecie del riconoscimento contemporaneo disciplinata dal primo comma dell’articolo 262.

Quando invece il riconoscimento dei genitori avviene in tempi diversi, continuano a operare i commi successivi dell’articolo 262.

In questi casi non esiste una soluzione automatica.

È il giudice che deve individuare la soluzione maggiormente corrispondente all’interesse del minore. (Mister Lex⁠)

Ed è proprio questa ordinanza a offrire una delle indicazioni più interessanti dell’intero percorso giurisprudenziale.

La Cassazione afferma che il giudice deve valutare insieme diversi elementi:

  • il contesto e le relazioni sociali;
  • la situazione familiare;
  • la preferenza eventualmente espressa dal minore;
  • le posizioni dei genitori;
  • e persino la situazione familiare allargata, compresa la presenza di fratelli appartenenti alla linea paterna.

La preferenza manifestata dal bambino è importante, ma non è automaticamente vincolante: va letta insieme agli altri indici della sua storia personale e relazionale. (Mister Lex⁠)

È una precisazione di enorme rilievo.

Quando la giurisprudenza parla di “ambiente familiare”, non sta semplicemente indicando la casa nella quale il bambino trascorre più tempo o il genitore presso il quale è prevalentemente collocato.

L’ambiente familiare è la rete delle appartenenze e delle relazioni significative del minore.

Dentro quella rete possono esserci padre, madre, fratelli, sorelle, famiglia allargata e legami che hanno contribuito alla costruzione della sua identità.

I fratelli non sono un elemento secondario dell’identità

Anche la Corte costituzionale n. 131/2022 dedica un’attenzione specifica al rapporto tra fratelli e sorelle.

La Consulta osserva che, nella scelta del cognome, può assumere rilievo il legame con fratelli o sorelle che già portano il cognome di uno solo dei genitori.

Arriva inoltre a chiedere espressamente al legislatore di valutare l’interesse del figlio a non ricevere un cognome differente rispetto a quello dei fratelli e delle sorelle, poiché anche questa continuità può riguardare la sua identità familiare. (Corte Costituzionale⁠)

Il tema è delicato e non può essere tradotto in un nuovo automatismo.

Avere un fratello con un determinato cognome non significa che quel cognome debba necessariamente essere attribuito anche all’altro.

Significa però che il rapporto fraterno costituisce uno degli elementi che possono concorrere alla formazione dell’identità familiare del bambino e non può essere semplicemente ignorato.

È un approccio profondamente diverso dal considerare il cognome esclusivamente come diritto di trasmissione del padre o della madre.

Cassazione n. 1492/2025: decide il giudice nell’esclusivo interesse del minore

L’ordinanza della Cassazione n. 1492 del 21 gennaio 2025 aggiunge un ulteriore tassello.

Nei procedimenti che rientrano nell’articolo 262, secondo, terzo e quarto comma, una volta portata davanti al giudice la controversia sul cognome, rientrano nella sua valutazione tutte le questioni relative:

  • all’individuazione del cognome;
  • all’eventuale pluralità dei cognomi;
  • e al loro ordine.

La decisione è rimessa al giudice, che deve motivarla alla luce del superiore interesse del minore, potendo adottare anche una soluzione diversa rispetto a quella specificamente prospettata da uno dei genitori. (Mister Lex⁠)

È un principio che dovrebbe chiudere definitivamente ogni tentativo di appropriazione adulta della questione.

Nessun genitore possiede il cognome del figlio.

Il padre non possiede il diritto a imporre il proprio.

La madre non possiede il diritto a imporre il proprio.

E neppure il doppio cognome può essere trasformato in un automatismo da applicare senza interrogarsi sulla storia concreta del bambino nei casi in cui quella storia sia già iniziata e la sua identità sia divenuta oggetto di una decisione giudiziaria.

Corte costituzionale nn. 53 e 210 del 2025: quando il cognome diventa identità, lo status non basta più a modificarlo

L’evoluzione della tutela del cognome ha conosciuto nel 2025 due ulteriori passaggi della Corte costituzionale che rafforzano significativamente la centralità dell’identità personale.

La sentenza n. 53 del 2025, pur pronunciandosi in materia di adozione di persona maggiorenne, formula un principio di portata più ampia sul rapporto tra cognome e identità.

La Corte ricorda infatti la duplice funzione identificativa e identitaria del cognome e sottolinea come intorno ad esso, insieme al prenome, il diritto all’identità personale si stratifici progressivamente nel tempo.

Proprio questo radicamento ha condotto la Consulta, nel caso sottoposto al suo esame, a ritenere non irragionevole la conservazione del cognome originario dell’adottato maggiorenne: cancellare un cognome che per almeno diciotto anni aveva rappresentato il suo segno distintivo avrebbe potuto incidere proprio sull’identità personale che attorno ad esso si era costruita. (Corte cost., sent. n. 53/2025⁠)

Il principio diventa ancora più significativo con la sentenza n. 210 del 2025, questa volta riferita direttamente a un minore nell’ambito dell’adozione in casi particolari.

La Corte parte da una considerazione fondamentale: il cognome, da un lato, riflette l’identità familiare e gli eventi che la riguardano; dall’altro, unendosi al prenome, finisce esso stesso per assorbire nel tempo l’identità personale.

La Consulta richiama espressamente anche il meccanismo previsto dall’articolo 262 del codice civile: un successivo riconoscimento o accertamento della filiazione può determinare differenti soluzioni in materia di cognome, dall’anteposizione all’aggiunta fino, nei casi previsti, alla sostituzione.

Ma immediatamente dopo introduce un principio ancora più importante.

Una volta che la funzione identificativa e identitaria della persona si sia consolidata intorno al nome, il cognome può diventare resistente agli eventi successivi che incidono sullo status filiationis o che tendono comunque a modificarlo. (Corte cost., sent. n. 210/2025⁠)

Non si tratta di affermare l’immutabilità assoluta del cognome.

La stessa sentenza n. 210/2025 dimostra il contrario: la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disciplina troppo rigida proprio perché impediva al giudice, nell’adozione in casi particolari, di consentire al minore di assumere il solo cognome dell’adottante quando tale soluzione corrispondesse alla sua effettiva identità e al suo preminente interesse. (Corte cost., sent. n. 210/2025⁠)

Il principio che emerge dalle due pronunce è quindi più sofisticato.

Lo status non può governare automaticamente l’identità; è l’identità concretamente formatasi che deve concorrere a determinare quale effetto sul cognome sia realmente conforme alla persona.

In alcuni casi la tutela dell’identità richiederà di conservare il cognome già consolidato.

In altri potrà richiedere di modificarlo.

Ciò che l’ordinamento costituzionale sembra progressivamente rifiutare è l’automatismo: l’idea, cioè, che un evento giuridico riguardante la filiazione o la famiglia possa riscrivere da solo un’identità che nel frattempo si è costruita nella vita reale.

Ed è proprio qui che le sentenze nn. 53 e 210 del 2025 si saldano con l’intero percorso aperto dall’art. 262 c.c., dalla sentenza n. 297/1996 e dalla successiva giurisprudenza della Cassazione.

Il cognome nasce certamente anche dallo status.

Ma con il trascorrere del tempo può smettere di essere soltanto l’effetto dello status e diventare parte della persona.

Quando ciò accade, ogni successivo mutamento deve misurarsi con quella identità e, nel caso del minore, con il suo superiore interesse.

È un passaggio decisivo anche per comprendere il significato di una riforma realmente child-centered: prima di domandarsi quale cognome debba conseguire a una determinata relazione giuridica, occorre chiedersi quale identità nominale si sia già concretamente formata nel bambino e quale soluzione sia capace di preservarne, anziché destabilizzarne, la continuità personale, familiare e sociale.

Attribuire un cognome, riconoscerlo successivamente, cambiarlo o rettificarlo non sono la stessa cosa

Da questo percorso giurisprudenziale emerge una distinzione che deve essere resa esplicita.

L’attribuzione iniziale del cognome, il riconoscimento successivo da parte di un genitore, il cambiamento di un cognome ormai attribuito e la rettificazione di un errore dello stato civile sono situazioni giuridicamente differenti. Seguono regole e procedimenti diversi e coinvolgono autorità diverse.

L’attribuzione iniziale

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022⁠, al momento dell’attribuzione iniziale il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori nell’ordine da loro concordato. Gli stessi genitori possono, con accordo comune, attribuire il cognome di uno soltanto di loro.

Se entrambi intendono trasmettere i propri cognomi ma non raggiungono un accordo sul loro ordine, è necessario l’intervento del giudice secondo gli strumenti previsti dagli artt. 316, 337-ter, 337-quater e 337-octies del codice civile, a seconda della situazione familiare.

Il giudice può risolvere il contrasto sull’ordine, ma non può sostituire il consenso comune richiesto per attribuire al figlio un solo cognome.

Le indicazioni applicative rivolte agli ufficiali dello stato civile sono contenute nella circolare DAIT n. 63 del 1° giugno 2022⁠.

Il riconoscimento successivo

Una situazione diversa si verifica quando il rapporto di filiazione nei confronti di un genitore viene riconosciuto o accertato successivamente. In questi casi opera l’articolo 262 del codice civile⁠, da leggere nel quadro costituzionale risultante dalle sentenze intervenute in materia.

Se il figlio è maggiorenne, la decisione sul cognome spetta a lui. Se è minorenne, decide il giudice, tenendo conto del suo interesse concreto, dell’identità nominale eventualmente già consolidata e della sua opinione, quando abbia compiuto dodici anni o anche prima se capace di discernimento.

Non esiste un automatismo che imponga sempre l’aggiunta, l’anteposizione o la sostituzione con il cognome del genitore riconosciuto successivamente.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23905 del 2025⁠, ha confermato che la decisione deve essere costruita sul figlio concreto e sulla sua storia.

La pronuncia non introduce una sanzione contro il genitore meno presente e non afferma che l’assenza comporti automaticamente l’esclusione del suo cognome. Vieta, piuttosto, di sacrificare l’identità del figlio a una conseguenza automatica del riconoscimento.

Il cambiamento di un cognome già attribuito

Ancora diverso è il caso in cui si chieda di cambiare un cognome già attribuito e utilizzato, senza che la domanda costituisca conseguenza diretta di un nuovo accertamento dello status.

Il procedimento è quello amministrativo disciplinato dall’art. 89 del DPR n. 396 del 2000⁠ e la decisione finale compete al prefetto.

Quando i genitori non sono d’accordo sulla presentazione della domanda riguardante il figlio minorenne, il contrasto deve essere previamente sottoposto al giudice civile. Il giudice valuta il concreto interesse del figlio e può autorizzare uno dei genitori a presentare l’istanza anche in assenza del consenso dell’altro, attribuendogli la rappresentanza necessaria per quello specifico atto.

Il giudice non può, però, disporre direttamente il cambiamento del cognome né ordinare la modifica dell’atto di nascita: la successiva valutazione amministrativa resta di competenza del prefetto.

Questa distinzione è stata chiarita dalla Cassazione n. 8369 del 2025⁠ e ribadita dal Consiglio di Stato n. 4932 del 2025⁠.

La rettificazione dell’atto di stato civile

Il cambiamento del cognome non deve essere confuso con la rettificazione prevista dall’art. 95 del DPR n. 396 del 2000⁠.

La rettificazione serve a correggere un errore, un’irregolarità o una difformità dell’atto di stato civile ed è di competenza del tribunale. Non rappresenta un procedimento alternativo attraverso il quale ottenere una modifica discrezionale del cognome.

Quando viene meno lo status, il cognome non scompare automaticamente

Un’ulteriore distinzione riguarda i casi nei quali venga meno il rapporto di filiazione dal quale il cognome era originariamente derivato.

La Cassazione n. 34491 del 2025⁠ ha chiarito che la caducazione dello status non determina automaticamente la perdita del cognome.

Occorre una specifica valutazione giudiziale diretta a verificare se quel cognome, attraverso l’uso protratto nel tempo, sia diventato un autonomo elemento dell’identità personale e sociale.

La verità dello status e la tutela dell’identità non sono valori necessariamente contrapposti: devono essere coordinati senza cancellare meccanicamente la storia vissuta dalla persona.

Il tempo cambia la natura stessa del problema.

Nel momento iniziale della vita occorre stabilire quale cognome attribuire al figlio secondo le regole dell’ordinamento. Ma quando trascorrono gli anni e quel bambino viene chiamato, si presenta, viene riconosciuto e costruisce le proprie relazioni utilizzando un determinato cognome, non si interviene più soltanto su una modalità di attribuzione anagrafica.

Si interviene su un elemento intorno al quale può essersi stratificata una parte della sua identità.

Tra il momento nel quale un cognome viene attribuito e quello nel quale un giudice è chiamato eventualmente a modificarlo possono esserci anni di vita familiare, scuola, amicizie, relazioni fraterne, attività educative e rappresentazioni di sé.

Il diritto non può comportarsi come se quel tempo non fosse esistito.

Come si ricostruisce l’identità nominale di un bambino

Affermare che occorre tutelare l’identità concretamente formatasi non è però sufficiente.

Bisogna anche chiedersi come quella identità possa essere ricostruita.

Non esiste una singola prova capace, da sola, di rispondere alla domanda.

E non può essere sufficiente né il dato formale contenuto in un certificato né una singola dichiarazione resa dal bambino in un determinato momento.

La giurisprudenza offre invece una pluralità di indici: ambiente di vita, relazioni sociali, situazione familiare, famiglia allargata, presenza di fratelli e sorelle, preferenza manifestata dal minore e complessiva storia personale e relazionale.

Da questi criteri emerge la necessità di una valutazione longitudinale, capace cioè di osservare la continuità dell’identità nel tempo.

Possono assumere rilievo:

  • da quanto tempo il bambino utilizza un determinato cognome;
  • l’età nella quale quella identificazione è iniziata;
  • il modo nel quale spontaneamente si è presentato e rappresentato nel corso della crescita;
  • come è stato conosciuto nella propria famiglia;
  • il rapporto identitario con fratelli e sorelle;
  • come è stato chiamato e riconosciuto nella scuola;
  • come viene identificato dal gruppo dei pari e negli altri ambienti educativi e sociali;
  • la documentazione formatasi nel corso del tempo;
  • la continuità o, al contrario, gli eventuali mutamenti nelle sue manifestazioni;
  • il momento nel quale tali mutamenti sono comparsi e il contesto familiare o giudiziario nel quale sono maturati.

Particolare attenzione merita la dimensione temporale delle fonti.

Una manifestazione spontanea e ripetuta formatasi quando sul cognome non esisteva ancora alcuna controversia può offrire informazioni differenti rispetto a una dichiarazione comparsa dopo che quella stessa questione è diventata oggetto di un conflitto tra adulti.

Non perché ciò che il bambino dice successivamente debba essere considerato falso.

Ma perché anche le sue nuove manifestazioni devono essere comprese nella loro storia.

La domanda corretta non è dunque soltanto:

“Come dice di volersi chiamare oggi?”

È:

“Come si è rappresentato nel corso della propria vita, come è stato riconosciuto dagli altri, quando sono intervenuti eventuali cambiamenti e dentro quale contesto sono maturati?”

È questa ricostruzione complessiva che consente di comprendere quale identità si sia realmente consolidata, come si sia eventualmente evoluta e quale soluzione sia maggiormente rispettosa del superiore interesse del minore.

L’ascolto del minore è essenziale, ma non è un referendum: la prima garanzia è la libertà della risposta

L’ascolto attribuisce al minore il diritto di esprimere la propria opinione, ma non gli trasferisce la responsabilità della decisione.

Il giudice deve conoscere il suo punto di vista e valutarlo in relazione all’età, alla maturità, alla storia personale e agli altri elementi acquisiti, senza trasformarlo nell’arbitro del conflitto tra gli adulti.

L’art. 473-bis.4 del codice di procedura civile⁠ stabilisce che il minore che ha compiuto dodici anni, e anche quello di età inferiore se capace di discernimento, deve essere ascoltato nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

Le sue opinioni devono essere considerate in rapporto all’età e al grado di maturità. Il giudice può omettere l’ascolto soltanto con provvedimento motivato nei casi previsti dalla legge.

L’art. 473-bis.5 del codice di procedura civile⁠ disciplina le modalità dell’ascolto e richiede che siano garantite serenità e riservatezza, che il minore riceva informazioni adeguate sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto e che il giudice tenga conto della sua età e maturità.

La Cassazione n. 15654 del 2024 chiarisce che la preferenza manifestata dal bambino costituisce uno degli elementi della valutazione e deve essere letta insieme alla situazione familiare, alle relazioni sociali e agli altri dati della sua storia.

L’ascolto del minore non è un referendum.

La Cassazione n. 24626 del 14 agosto 2023⁠, pur non riguardando direttamente una controversia sul cognome, può essere richiamata per il principio generale sul rapporto tra diritto all’ascolto e protezione del minore.

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto legittimo evitare una nuova audizione di una bambina quando il giudice aveva motivatamente individuato un grave carico emotivo, il rischio di pressioni e strumentalizzazioni degli adulti e il possibile pregiudizio derivante dal collocarla nella posizione di arbitro del grave conflitto genitoriale.

Più direttamente, la Cassazione n. 34491 del 2025⁠ ha precisato che, dopo il compimento dei dodici anni, la capacità di discernimento è presunta; sotto quella soglia deve essere verificata.

Quando l’ascolto del minore infra-dodicenne viene specificamente richiesto indicando le circostanze sulle quali dovrebbe essere sentito, il giudice deve procedervi oppure motivare adeguatamente la decisione di non farlo.

Anche il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, nel General Comment n. 12 del 2009⁠, chiarisce che il bambino deve poter esprimere la propria opinione liberamente, senza pressioni, manipolazioni o indebite influenze, manifestando la propria prospettiva e non quella di altri.

La partecipazione del bambino non deve essere trattata come un evento isolato, ma come un processo. Il Comitato mette espressamente in guardia dalle pratiche nelle quali gli adulti manipolino il minore o gli suggeriscano, direttamente o indirettamente, ciò che dovrebbe dire.

La libertà della risposta non significa assenza di relazioni, affetti o influenze. Richiede che il contesto istituzionale riduca, per quanto possibile, pressioni, suggestioni, timori di deludere un genitore e conflitti di lealtà.

La domanda non può essere soltanto:

“Che cosa ha detto?”

Occorre chiedersi anche:

“In quali condizioni lo ha detto? Da quanto tempo lo dice? Che cosa esprimeva precedentemente? Quali informazioni ha ricevuto dagli adulti? Si sente libero di manifestare una posizione diversa senza temere di dispiacere a qualcuno?”

L’ascolto autentico non cerca la risposta più utile alla posizione di un adulto.

Cerca la voce del bambino.

Il diritto all’ascolto deve liberare il bambino dal silenzio, non consegnargli il peso della contesa.

La Convenzione ONU: nome, identità e relazioni familiari appartengono allo stesso diritto

Questa impostazione trova un fondamento ancora più ampio nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’articolo 3 impone che in tutte le decisioni riguardanti i bambini il loro superiore interesse costituisca una considerazione primaria.

L’articolo 7 riconosce al bambino fin dalla nascita il diritto a un nome.

Ma è soprattutto l’articolo 8 a offrire una chiave straordinariamente moderna.

Gli Stati devono rispettare il diritto del bambino a preservare la propria identità, includendovi espressamente la nazionalità, il nome e le relazioni familiari. (Ufficio Diritti Umani⁠)

Nome e relazioni familiari non sono quindi due questioni separate.

Sono parti della stessa dimensione identitaria.

L’articolo 12, infine, riconosce al minore capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente nelle questioni che lo riguardano, attribuendole un peso adeguato all’età e alla maturità.

Il quadro è ulteriormente chiarito dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia nel General Comment n. 14 del 2013⁠, dedicato al diritto del bambino a che il proprio superiore interesse sia considerato una considerazione primaria.

Il superiore interesse non può essere determinato in astratto. La valutazione deve tenere conto dell’identità specifica del bambino, della sua storia individuale e della necessità di preservare il suo ambiente familiare e le sue relazioni.

Il Comitato adotta una concezione ampia di tali legami, che non si esauriscono nel rapporto con padre e madre ma comprendono, secondo la situazione concreta del minore, la famiglia allargata, le relazioni significative, gli amici, la scuola e il più generale ambiente di vita.

I General Comments n. 12 e n. 14 costituiscono autorevoli strumenti interpretativi della Convenzione ONU. Non sono leggi né sentenze, ma precisano il contenuto del diritto del minore a essere ascoltato e il metodo attraverso il quale deve essere concretamente individuato il suo superiore interesse.

Questo significa che anche la tutela dell’identità nominale deve essere collocata nella storia reale del bambino.

Non basta domandarsi quale cognome corrisponda formalmente a un determinato status.

Occorre comprendere quali appartenenze, relazioni e rappresentazioni di sé si siano nel tempo costruite attorno a quel cognome.

Il superiore interesse non è quindi una formula astratta attraverso la quale il giudice può scegliere liberamente.

È un metodo di valutazione della persona concreta, della sua storia, della sua identità e delle relazioni che la costituiscono.

La prospettiva internazionale coincide dunque con quella progressivamente costruita dalle nostre Corti:

il bambino non è l’oggetto dell’attribuzione del cognome. È il titolare dell’identità alla quale quel cognome appartiene.

Anche la Corte europea ha contribuito al cambiamento

La riforma italiana deve essere letta anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Nel caso Cusan e Fazzo contro Italia⁠, deciso il 7 gennaio 2014, la Corte EDU accertò la violazione dell’articolo 14, letto insieme all’articolo 8 della CEDU, perché il sistema italiano impediva a una coppia coniugata di attribuire alla figlia il cognome materno invece di quello paterno.

La trasmissione automatica del solo cognome paterno costituiva una discriminazione fondata sul sesso dei genitori.

La linea europea è stata ulteriormente precisata dalla sentenza León Madrid contro Spagna⁠. La Corte europea ha ritenuto discriminatoria una disciplina che, in mancanza di accordo, determinava automaticamente la precedenza del cognome paterno.

La pronuncia non impone, tuttavia, il criterio alfabetico e non lo indica come soluzione europea obbligatoria.

Essa afferma un principio diverso e più generale: il meccanismo destinato a risolvere il disaccordo non può riprodurre una gerarchia fondata sul sesso del genitore. L’eventuale criterio alfabetico resta quindi una possibile scelta del legislatore, non una regola già ricavabile dalla CEDU.

Il superamento dell’antico automatismo è un risultato di civiltà giuridica che non deve essere rimesso in discussione.

Ma proprio perché siamo usciti dalla logica della supremazia paterna, sarebbe un grave errore costruire il nuovo sistema come una nuova contrapposizione identitaria tra adulti.

La parità tra i genitori è il presupposto.

L’identità del figlio è il fine.

Psicologia dello sviluppo: l’identità del bambino si costruisce nelle relazioni

Esiste poi una dimensione che il diritto non può ignorare: quella psicologica.

Occorre essere rigorosi.

La ricerca scientifica non consente di affermare che ogni modificazione del cognome di un bambino produca necessariamente un trauma psicologico.

Sarebbe una semplificazione priva di adeguato fondamento scientifico.

Ma la psicologia dello sviluppo ci dice con grande chiarezza qualcosa di altrettanto importante.

Il concetto di sé del bambino si forma progressivamente attraverso le relazioni sociali, il feedback ricevuto dagli altri, i confronti con i coetanei e il contesto culturale nel quale cresce. (PubMed⁠)

Famiglia, scuola e gruppo dei pari concorrono quindi alla costruzione della rappresentazione che il bambino sviluppa di se stesso.

È esattamente per questo che un elemento come il cognome non può essere considerato soltanto nella sua dimensione burocratica quando, attraverso il tempo e le relazioni, è entrato nella rappresentazione sociale della persona.

Il diritto arriva così, attraverso un percorso diverso, alla stessa conclusione della psicologia dello sviluppo: l’identità non è un dato statico. Si costruisce dentro le relazioni.

Quando il conflitto degli adulti entra nell’identità del bambino

La letteratura scientifica è altrettanto chiara sugli effetti che il conflitto intergenitoriale può avere sui figli.

Le meta-analisi disponibili mostrano associazioni significative tra conflitto tra i genitori e difficoltà di adattamento psicologico dei bambini, sia sul piano internalizzante sia su quello esternalizzante. (PubMed⁠)

La ricerca ha inoltre studiato il fenomeno della triangolazione, cioè quelle situazioni nelle quali il figlio viene coinvolto nella controversia tra i genitori, finendo per trovarsi dentro un conflitto che dovrebbe appartenere agli adulti.

La triangolazione è associata a maggiori difficoltà di adattamento psicologico e può esporre il minore a tensioni rispetto alle proprie appartenenze familiari. (PubMed⁠)

La letteratura sulle separazioni conflittuali descrive inoltre la presenza dei cosiddetti conflitti di lealtà, nei quali il bambino può percepire di dover contemperare aspettative o obblighi nei confronti dei genitori. (PubMed⁠)

Non occorre sostenere che una determinata scelta sul cognome produca necessariamente un danno.

La domanda corretta è un’altra:

quali conseguenze può produrre trasformare il cognome stesso in uno dei terreni attraverso i quali il bambino viene coinvolto nel conflitto tra i genitori?

E ancora:

prima di modificare o mettere in discussione un elemento identitario che il bambino utilizza da tempo, è stata ricostruita la storia concreta attraverso la quale quell’identità si è formata?

È questo un criterio di cautela che Uguali per i Figli propone alle istituzioni, ai professionisti e ai genitori; non una regola giuridica autonoma già codificata.

Il bambino non deve scegliere quale metà di sé salvare

In una separazione altamente conflittuale può accadere che elementi apparentemente neutri assumano un significato simbolico enorme.

Una scuola.

Uno sport.

Una festività.

Una fotografia.

Persino il modo in cui viene pronunciato un cognome.

Quando questo accade, il rischio è che il bambino interpreti una scelta riferita alla propria identità come un segnale di appartenenza all’uno o all’altro genitore.

È precisamente ciò che un sistema realmente child-centered deve cercare di evitare.

Il bambino deve poter amare entrambi i genitori senza dover dimostrare a nessuno a quale parte della famiglia appartenga maggiormente.

Il suo cognome non dovrebbe mai diventare una dichiarazione di fedeltà.

Durante il procedimento serve un criterio di cautela: non produrre ciò che si sta valutando

Esiste una zona che il dibattito sul cognome tende spesso a dimenticare.

È il tempo dell’attesa.

Tra l’inizio di una controversia e la decisione definitiva possono trascorrere mesi o anni.

Quando la questione riguarda l’identità del bambino, una prospettiva realmente child-centered richiede una particolare cautela.

Il minore non dovrebbe diventare il luogo nel quale gli adulti anticipano la decisione che il giudice deve ancora assumere.

Sul piano della responsabilità educativa e della cautela professionale, genitori, scuola, servizi sociali, professionisti e istituzioni sono chiamati a non condizionare la risposta del minore e a non trasformare il cognome in uno strumento di appartenenza o di conferma affettiva.

Quando una determinata identità nominale è ancora oggetto di accertamento, occorre evitare che il bambino venga continuamente sollecitato a ridefinirla, a scegliere tra formulazioni contrapposte o a utilizzare il proprio cognome come risposta alle aspettative dell’uno o dell’altro adulto.

C’è anche un problema metodologico.

Chi è chiamato a comprendere quale identità si sia spontaneamente formata nel bambino deve evitare di concorrere, nel frattempo, a modificarla.

Osservare un fenomeno e produrlo non sono la stessa cosa.

Se al bambino vengono reiteratamente prospettate rappresentazioni differenti della propria identità e successivamente gli viene chiesto quale preferisca, diventa ancora più importante ricostruire il percorso attraverso il quale quella risposta è maturata.

Non per privarlo della propria voce.

Ma per proteggerla.

Il superiore interesse del minore non riguarda soltanto la qualità della decisione finale.

Riguarda anche il modo nel quale il bambino viene accompagnato mentre quella decisione viene costruita.

Fino alla definizione della controversia, il criterio di maggiore tutela dovrebbe essere semplice:

gli adulti discutano del cognome; il bambino possa continuare a essere bambino.

Nella prospettiva di Uguali per i Figli, le istituzioni sono chiamate a ricostruire la sua identità, proteggerne la libertà di espressione e accompagnarne l’evoluzione, senza trasformare il minore nel terreno sul quale la controversia viene anticipatamente decisa.

Il legislatore deve risolvere anche il problema della moltiplicazione dei cognomi

La Corte costituzionale n. 131/2022 ha lasciato al Parlamento anche un secondo problema.

Se ogni persona porta due cognomi e ciascuno li trasmette integralmente alla generazione successiva, il sistema produce inevitabilmente una moltiplicazione progressiva.

La Consulta ha definito necessario un intervento legislativo proprio per impedire questo fenomeno, che finirebbe per compromettere la stessa funzione identificativa del cognome.

La Corte ha indicato come possibile soluzione la scelta, da parte del genitore titolare di due cognomi, di quale dei due rendere rappresentativo del proprio rapporto genitoriale. (Corte Costituzionale⁠)

Anche questo dimostra quanto sia necessaria una legge organica.

Non possiamo lasciare indefinitamente alla giurisprudenza, agli ufficiali di stato civile e ai singoli procedimenti giudiziari il compito di costruire pezzo per pezzo un sistema nazionale.

Ordine alfabetico in caso di disaccordo: una soluzione utile, ma non basta

Il testo unificato depositato in Senato propone, secondo quanto anticipato, che in caso di mancato accordo tra i genitori sull’ordine dei cognomi possa operare il criterio alfabetico invece del sorteggio. (Alley Oop⁠)

È una soluzione che presenta un evidente vantaggio: sottrae una parte della decisione alla conflittualità e introduce un criterio oggettivo.

Ma non dobbiamo confondere lo strumento con il principio.

L’ordine alfabetico può risolvere il problema amministrativo del disaccordo.

Non può risolvere da solo tutte le questioni relative all’identità del figlio.

Restano infatti da disciplinare con grande attenzione:

  • la continuità del cognome tra fratelli e sorelle;
  • la trasmissione alle generazioni successive;
  • i casi di riconoscimento non contemporaneo;
  • le situazioni nelle quali un’identità nominale si sia già concretamente formata;
  • le modalità dell’ascolto del minore;
  • la protezione del bambino dalle pressioni derivanti dal conflitto genitoriale.

Sono esattamente i problemi che la Corte costituzionale e la Cassazione stanno segnalando da anni.

La posizione di Uguali per i Figli: una riforma necessaria, ma davvero child-centered

Uguali per i Figli considera il superamento dell’automatica prevalenza del cognome paterno un passaggio coerente con i principi costituzionali di uguaglianza e con l’evoluzione della società.

Tornare indietro non avrebbe senso. Ma il passo successivo deve essere altrettanto chiaro.

La nuova disciplina non deve limitarsi a riequilibrare i diritti degli adulti. Deve costruire garanzie per il figlio.

Una riforma realmente orientata al superiore interesse del minore dovrebbe tenere insieme almeno alcuni principi.

Primo: continuità identitaria.

Quando il cognome è già divenuto parte della storia personale e sociale del bambino, questo dato deve essere oggetto di specifica valutazione e non può essere trattato come una variabile meramente amministrativa.

Secondo: tutela dell’identità familiare.

Il rapporto con fratelli e sorelle e la rete delle appartenenze familiari possono assumere rilievo nella valutazione concreta, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione.

Terzo: assenza di automatismi nei casi complessi.

Né il primo cognome attribuito, né quello paterno, né quello materno, né il doppio cognome devono diventare scorciatoie capaci di sostituire la valutazione dell’interesse concreto del bambino quando la legge demanda la decisione al giudice.

Quarto: ascolto autentico del minore.

L’opinione del bambino deve essere raccolta in condizioni che gli consentano di esprimersi liberamente, senza trasformarlo nell’arbitro della controversia dei genitori.

Quinto: protezione dal conflitto di lealtà.

Il minore deve essere preservato da ogni utilizzo del cognome come strumento attraverso il quale chiedergli implicitamente di scegliere un’appartenenza contro l’altra.

Sesto: certezza delle regole.

Il Parlamento deve finalmente colmare i vuoti indicati dalla Corte costituzionale, compreso il meccanismo di trasmissione alle generazioni successive e la continuità tra fratelli.

Dal diritto dei genitori al diritto del figlio

Per decenni il dibattito italiano sul cognome è stato costruito attorno alla domanda:

è più giusto il cognome del padre o quello della madre?

È stata una domanda necessaria nel momento in cui occorreva eliminare una discriminazione evidente.

Oggi però possiamo e dobbiamo formularne un’altra.

Quale identità nominale si è concretamente formata nel bambino nel corso della sua vita e quali conseguenze potrebbe produrre modificarla o sottoporla al conflitto degli adulti?

Questa è la domanda che trasforma una discussione sui cognomi in una discussione sui diritti dell’infanzia.

La risposta non sarà sempre la stessa.

In alcuni casi sarà il doppio cognome.

In altri potrà essere il cognome di un solo genitore.

In altri ancora dovrà essere preservata un’identità già acquisita.

Ciò che non dovrebbe più trovare spazio è l’idea che il cognome possa essere utilizzato come terreno sul quale un padre o una madre debbano vincere sull’altro.

La Corte costituzionale ci ricorda che, una volta assunto, il cognome entra nel nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona. (Corte Costituzionale⁠)

La Convenzione ONU ci dice che nome e relazioni familiari fanno parte del diritto del bambino a preservare la propria identità. (Ufficio Diritti Umani⁠)

La Cassazione ci chiede di guardare alla sua famiglia, alle sue relazioni, alla comunità nella quale è cresciuto e alla trama concreta nella quale quella identità si è formata. (Mister Lex⁠)

È da qui che il Parlamento dovrebbe ripartire.

Non dal cognome del padre.

Non dal cognome della madre.

Dal figlio.

Perché il cognome non appartiene alla contesa dei genitori. Appartiene all’identità del bambino.

Nota di metodo, perimetro e aggiornamento

Questa guida ricostruisce il diritto italiano interno e le principali pronunce guida in materia di attribuzione, riconoscimento successivo e modifica del cognome, con aggiornamento al 23 agosto 2026.

La ricostruzione non pretende di riprodurre ogni decisione intervenuta su fattispecie analoghe e non sostituisce la valutazione giuridica del singolo caso.

I principi generali illustrati non possono essere applicati automaticamente a un procedimento individuale senza conoscerne atti, domande, prove, cronologia e provvedimenti.

Restano fuori dal perimetro dell’articolo i casi transnazionali, la trascrizione di atti formati all’estero e le specifiche questioni di diritto internazionale privato.

FONTI NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E SCIENTIFICHE

Normativa e giurisprudenza italiana

Fonti europee e internazionali

Iter parlamentare

Letteratura scientifica richiamata

  • Brummelman E., Thomaes S., How Children Construct Views of Themselves: A Social-Developmental Perspective, Child Development, 2017. (PubMed⁠)
  • Crone E.A., van Drunen L., Development of Self-Concept in Childhood and Adolescence, Human Development, 2024. (PubMed⁠)
  • Van Eldik W.M. et al., The interparental relationship: Meta-analytic associations with children’s maladjustment and responses to interparental conflict, Psychological Bulletin, 2020. (PubMed⁠)
  • Van Dijk R. et al., A meta-analysis on interparental conflict, parenting, and child adjustment in divorced families, Clinical Psychology Review, 2020. (PubMed⁠)
  • McCauley D.M. et al., Same family, divergent realities: How triangulation preserves parents’ illusory harmony while adolescents navigate interparental conflicts, Journal of Family Psychology, 2021. (PubMed⁠)