Affido condiviso: la Cassazione censura le valutazioni astratte e richiama il principio della relazione concreta con entrambi i genitori

Con l’ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione afferma che le decisioni su collocamento e frequentazione dei figli non possono basarsi su automatismi o criteri astratti, ma devono essere fondate sulla concreta realtà familiare e sull’effettivo interesse del minore.

La Cassazione richiama il giudice alla realtà concreta del minore

Con l’ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su un tema centrale nel diritto di famiglia contemporaneo: il rapporto tra affido condiviso, collocamento prevalente e diritto del minore a mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori.

La decisione assume particolare rilievo perché censura espressamente l’utilizzo di criteri “astratti” nella regolamentazione della vita dei figli minori dopo la crisi familiare.

Secondo la Suprema Corte, infatti, le decisioni su affidamento, collocamento e frequentazione devono essere costruite sulla concreta realtà familiare e non su automatismi teorici o generalizzazioni.

 

Il caso esaminato dalla Corte

La vicenda nasce da un procedimento di separazione nel quale il Tribunale di Parma aveva inizialmente disposto:

  • affidamento condiviso dei figli gemelli;
  • permanenza paritaria presso entrambi i genitori;
  • alternanza settimanale;
  • mantenimento diretto;
  • permanenza dei minori nella casa familiare.

Successivamente, però, la Corte d’Appello di Bologna aveva modificato tale assetto:

  • assegnando la casa familiare alla madre;
  • disponendo il collocamento prevalente materno;
  • riducendo sensibilmente i tempi di frequentazione paterna.

La motivazione della Corte territoriale si fondava soprattutto sulla “tenera età” dei minori, ritenendo la posizione materna maggiormente rispondente agli interessi dei figli.

Il padre ricorreva quindi in Cassazione sostenendo:

  • la violazione del principio di bigenitorialità;
  • l’assenza di una reale valutazione concreta della situazione familiare;
  • l’eccessiva compressione della relazione padre-figli;
  • il mancato esame delle modalità di cura già concretamente esercitate dal padre.

 

Il principio espresso dalla Cassazione

La Suprema Corte accoglie il ricorso e afferma un principio di grande rilievo sistematico:

le decisioni relative ai figli devono essere fondate su una valutazione concreta dell’interesse morale e materiale del minore e non su valutazioni astratte o stereotipate.

La Cassazione richiama l’art. 337-ter c.c. e ribadisce che il criterio fondamentale resta:

“l’esclusivo interesse morale e materiale della prole”.

Secondo la Corte:

  • non solo l’affidamento;
  • ma anche collocamento e frequentazione;

devono essere calibrati sulla specifica realtà familiare.

 

No agli automatismi fondati sull’età o sul ruolo genitoriale

Uno dei passaggi più importanti dell’ordinanza riguarda la critica rivolta alla Corte d’Appello per aver operato un giudizio “in astratto”, basato quasi esclusivamente sulla giovane età dei minori.

La Cassazione chiarisce invece che:

  • l’età del minore può essere un elemento da considerare;
  • ma non può diventare un criterio automatico o assorbente;
  • né può giustificare, da sola, una forte compressione della relazione con uno dei genitori.

La Suprema Corte sottolinea infatti che il giudice deve analizzare:

  • le concrete modalità relazionali già esistenti;
  • il ruolo effettivamente svolto da ciascun genitore;
  • la qualità dell’accudimento;
  • la continuità affettiva ed educativa;
  • l’equilibrio complessivo del minore.

 

La genitorialità condivisa come diritto del minore

La decisione si inserisce nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale che interpreta la genitorialità  condivisa non come diritto dell’adulto, ma come diritto del figlio.

Per questo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui il minore deve poter conservare:

  • un rapporto equilibrato;
  • continuativo;
  • stabile;

con entrambi i genitori, salvo situazioni concretamente pregiudizievoli.

La Cassazione afferma inoltre che non possono essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione con uno dei genitori sulla base di valutazioni astratte e non misurate con la specifica realtà familiare.

 

Il commento dell’Osservatorio UPIF

Per Uguali per i Figli – ETS questa ordinanza rappresenta un passaggio importante verso un diritto di famiglia realmente orientato alla centralità del minore.

La decisione della Cassazione richiama infatti un principio fondamentale:

ogni scelta che riguarda i figli deve essere costruita sulla loro vita concreta e non su categorie astratte o modelli standardizzati.

Questo vale:

  • per i tempi di permanenza;
  • per il collocamento;
  • per la qualità delle relazioni;
  • per la continuità educativa;
  • per la tutela dell’equilibrio psicologico del minore.

 

Famiglia, relazioni e prevenzione del pregiudizio

Nel nuovo approccio culturale promosso da Uguali per i Figli – ETS, il tema non è alimentare contrapposizioni ideologiche tra figure genitoriali, ma costruire un sistema capace di:

  • leggere precocemente i segnali di disagio;
  • evitare marginalizzazioni relazionali;
  • proteggere i legami affettivi significativi;
  • prevenire conflitti cristallizzati;
  • garantire continuità emotiva e stabilità evolutiva.

La sentenza richiama indirettamente anche il ruolo centrale di:

  • servizi sociali;
  • consulenze tecniche;
  • osservazione familiare;
  • ascolto del minore;
  • valutazioni multidisciplinari realmente aderenti ai fatti.

 

Convenzione ONU e interesse superiore del minore

L’orientamento espresso dalla Cassazione si inserisce pienamente nei principi della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che impone di considerare l’interesse superiore del minore come criterio prioritario in tutte le decisioni che lo riguardano.

Questo significa che:

la tutela della crescita equilibrata del bambino deve prevalere sia sugli automatismi culturali sia sulle rigidità ideologiche.

 

Conclusioni

Con l’ordinanza n. 6078/2026, la Corte di Cassazione riafferma che il diritto di famiglia moderno non può essere governato da presunzioni astratte, ma deve fondarsi sull’analisi concreta della vita del minore e delle sue relazioni effettive.

Per questo motivo, Uguali per i Figli – ETS continuerà a monitorare la giurisprudenza nazionale sui temi della responsabilità genitoriale, della tutela relazionale e dei diritti dell’infanzia, promuovendo una cultura istituzionale, tecnica e multidisciplinare realmente orientata alla protezione del minore.

Fonte giurisprudenziale

Cassazione Civile – Sezione I – Ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026.