Ammonimento del Questore e stalking digitale: quando una sequenza di messaggi può assumere rilievo persecutorio

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1825 del 30 settembre 2026, richiama la natura preventiva dell’ammonimento e la rilevanza delle comunicazioni esclusivamente telematiche. Non basta il singolo messaggio: contano reiterazione, durata, contenuto, invasività e sistematico aggiramento dei blocchi.

La dimensione digitale non rende meno reale una possibile condotta persecutoria.

Messaggi, e-mail, social network, telefonate, nuovi account e differenti canali di comunicazione possono diventare gli strumenti attraverso i quali una pressione insistente prosegue anche senza incontri fisici, appostamenti o contatti diretti.

È su questo terreno che interviene TAR Toscana, Firenze, Sez. IV, sentenza 30 settembre 2026, n. 1825.

In attesa di poter esaminare il testo integrale della decisione, il principio di diritto associato alla pronuncia consente già di mettere a fuoco due questioni centrali: la funzione preventiva dell’ammonimento del Questore e la possibilità che una sequenza di comunicazioni esclusivamente telematiche assuma, per numero, durata, contenuto e modalità, una concreta rilevanza persecutoria.

L’AMMONIMENTO NON È UNA CONDANNA PENALE

Il primo punto deve essere chiarito.

L’ammonimento previsto dall’art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, non equivale a una dichiarazione di responsabilità penale per il reato di atti persecutori. [1]

La sua funzione è preventiva.

Si tratta di uno strumento amministrativo destinato a intervenire prima che una condotta possa ulteriormente degenerare. Proprio per questa ragione, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito da tempo che ai fini dell’ammonimento non è richiesta la piena prova della responsabilità penale.

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 15 febbraio 2019, n. 1085, ha affermato che il provvedimento può trovare fondamento in un quadro istruttorio anche indiziario, secondo una logica probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione. Allo stesso tempo, proprio la natura anticipatoria della misura rende essenziale una motivazione adeguata, per evitare che la prevenzione si trasformi in una “pena del sospetto”. [2]

UNA SOGLIA PROBATORIA DIVERSA NON SIGNIFICA AUTOMATISMO

Il fatto che l’ammonimento non richieda la prova necessaria per una condanna penale non significa che sia sufficiente una mera allegazione.

Occorre comunque una base indiziaria seria, attendibile e coerente.

La valutazione amministrativa deve riguardare fatti concreti e deve consentire un giudizio prognostico: occorre cioè verificare se le condotte, considerate nel loro complesso, rivelino una dinamica anomala, minacciosa o molesta, suscettibile di proseguire o degenerare.

Prevenzione significa anticipare la tutela.

Non significa rinunciare all’istruttoria.

ANCHE UNA CONDOTTA INTERAMENTE DIGITALE PUÒ ASSUMERE RILIEVO

È questo il profilo di maggiore attualità della sentenza n. 1825/2026.

Il principio associato alla pronuncia riconosce che anche una sequenza di comunicazioni esclusivamente telematiche può integrare i presupposti per l’ammonimento quando, per numero, durata, contenuto intrusivo o intimidatorio e sistematico aggiramento dei blocchi mediante differenti canali o profili, emerga una condotta persistente e potenzialmente persecutoria.

Non occorrono necessariamente contatti fisici.

La pressione può continuare attraverso uno schermo.

Un blocco su un’applicazione può essere aggirato ricorrendo a un’altra piattaforma; un profilo può essere sostituito da un nuovo account; possono essere utilizzati numeri, e-mail o canali differenti per ristabilire un contatto non desiderato.

Ciò che deve essere osservato è quindi la continuità sostanziale della condotta, non semplicemente il mezzo tecnico utilizzato.

NON BASTA CONTARE I MESSAGGI

La pronuncia non può però essere ridotta alla formula semplicistica secondo cui “molti messaggi equivalgono a stalking”.

Non è questo il punto.

Il numero delle comunicazioni è soltanto uno degli elementi da valutare.

Contano anche la loro collocazione temporale, la durata della condotta, il contenuto, l’eventuale carattere intimidatorio o intrusivo, la reiterazione dopo una richiesta di interrompere il contatto, l’uso di canali alternativi e l’eventuale aggiramento sistematico dei blocchi.

Il diritto deve quindi leggere la sequenza e il contesto, non limitarsi a effettuare un conteggio.

IL DIGITALE ERA GIÀ ENTRATO NELL’ART. 612-BIS NEL 2013

La rilevanza degli strumenti digitali non nasce nel 2026.

Già il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha modificato il secondo comma dell’art. 612-bis del codice penale prevedendo l’aumento di pena anche quando il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici. [3]

È quindi da oltre un decennio che l’ordinamento riconosce espressamente come la dimensione telematica possa costituire il veicolo di una condotta persecutoria.

Le successive riforme hanno ulteriormente rafforzato il sistema di prevenzione e tutela. La legge 24 novembre 2023, n. 168, ha inciso anche sulla disciplina dell’ammonimento e sulle misure di contrasto alla violenza domestica. [4]

Il punto da non perdere, tuttavia, resta la distinzione tra due piani: il reato previsto dall’art. 612-bis c.p. e la misura preventiva dell’ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009 non coincidono e rispondono a differenti soglie di accertamento.

UN TEMA PARTICOLARMENTE DELICATO NELLE RELAZIONI FAMILIARI

La distinzione assume un’importanza particolare nei conflitti familiari e, soprattutto, quando tra due persone esiste una responsabilità genitoriale comune.

Due genitori separati possono avere una necessità oggettiva di comunicare.

Salute, scuola, orari, attività, documenti, spostamenti e decisioni riguardanti il figlio richiedono spesso un’interlocuzione che non può essere interpretata senza considerarne la funzione.

Allo stesso tempo, la genitorialità non può trasformarsi in un pretesto per mantenere un contatto invasivo, intimidatorio o del tutto estraneo alle esigenze del minore.

Occorre quindi evitare automatismi in entrambe le direzioni.

Non ogni comunicazione insistente tra ex partner è una condotta persecutoria.

Ma neppure l’esistenza di un figlio comune può neutralizzare comportamenti che, per contenuto, modalità, reiterazione e persistenza, abbiano assunto natura diversa dalla necessaria comunicazione genitoriale.

Per Uguali per i Figli ETS questo passaggio è essenziale: il figlio non può diventare né lo strumento attraverso cui proseguire una pressione sull’altro genitore, né il pretesto attraverso cui interrompere arbitrariamente le comunicazioni effettivamente necessarie alla sua cura.

La valutazione deve restare ancorata ai fatti e, soprattutto, all’interesse concreto del minore.

IL DATO DIGITALE VA LETTO, NON SEMPLICEMENTE ACCUMULATO

La crescente digitalizzazione delle relazioni offre una quantità di elementi documentabili che in passato non esistevano.

Una conversazione può essere conservata, inoltrata, fotografata, esportata, frammentata o ricostruita cronologicamente.

Questo può rappresentare una risorsa importante per l’accertamento dei fatti.

Ma proprio per questo occorre una lettura rigorosa.

Un singolo screenshot può restituire soltanto una porzione della conversazione. Un messaggio può assumere un significato diverso se inserito nella sequenza precedente e successiva. Il numero delle comunicazioni può essere rilevante, ma deve essere rapportato al loro contenuto e alla ragione per cui sono state inviate.

La tecnologia produce dati.

L’istruttoria deve trasformare quei dati in contesto.

PREVENIRE NON SIGNIFICA PRESUMERE LA COLPEVOLEZZA

L’ammonimento nasce per intervenire prima che sia troppo tardi.

La sua forza sta precisamente nell’anticipazione della soglia di tutela.

Ma una misura preventiva rimane credibile soltanto quando conserva contemporaneamente due caratteristiche: tempestività dell’intervento e serietà dell’accertamento.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che, proprio per i provvedimenti aventi natura preventiva e anticipatoria, l’obbligo di motivazione svolge una funzione essenziale di garanzia. [2]

Nell’ambiente digitale questa esigenza diventa ancora più evidente.

Il fatto che le comunicazioni siano facilmente documentabili non significa che possano essere interpretate automaticamente.

Occorre distinguere tra comunicazione, conflitto, insistenza, molestia, minaccia e persecuzione.

Sono categorie differenti e non possono essere sovrapposte per approssimazione.

LA LEZIONE DELLA SENTENZA

La pronuncia del TAR Toscana intercetta una trasformazione ormai strutturale delle relazioni contemporanee.

Una condotta persecutoria può svilupparsi senza presenza fisica.

Può attraversare uno schermo, ripetersi da un account all’altro, superare i blocchi e trasformare strumenti ordinari di comunicazione in mezzi di pressione continua.

Ma proprio perché il diritto della prevenzione interviene prima dell’accertamento penale definitivo, la valutazione deve essere tanto tempestiva quanto rigorosa.

Proteggere prima che una condotta degeneri non significa rinunciare alle garanzie.

Significa intervenire sulla base di fatti seriamente valutati, distinguendo la comunicazione legittima dalla pressione indebita e la conflittualità dalla persecuzione.

È questo l’equilibrio che la giurisprudenza è oggi chiamata a costruire nell’era delle relazioni digitali.

FONTI / NORME / GIURISPRUDENZA

[1] Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 – art. 8, Ammonimento.

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, testo coordinato. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/04/24/09A04793/s

[2] Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 15 febbraio 2019, n. 1085 – funzione preventiva dell’ammonimento, base indiziaria e obbligo di motivazione.

Fonte ufficiale: Giustizia Amministrativa. https://www.giustizia-amministrativa.it/en/-/motivazione-dell-ammonimento-e-del-relativo-diniego

[3] Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 – art. 1, comma 3, modifica dell’art. 612-bis c.p. e introduzione del riferimento ai fatti commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, testo coordinato. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloDefault/originario?atto.codiceRedazionale=13A08425&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-15&atto.tipoProvvedimento=TESTO+COORDINATO+DEL+DECRETO-LEGGE

[4] Legge 24 novembre 2023, n. 168 – Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica; rafforzamento delle misure in tema di ammonimento.

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/11/24/275/sg/pdf

[5] TAR Toscana, Firenze, Sez. IV, sentenza 30 settembre 2026, n. 1825.

Il testo integrale della specifica decisione non è stato ancora acquisito. Per questa versione dell’articolo vengono richiamati esclusivamente gli estremi della pronuncia e il principio di diritto reso disponibile. Il link diretto alla decisione verrà inserito appena il provvedimento sarà reperito nella banca dati ufficiale.

Dataset ufficiale delle sentenze TAR Toscana 2026 – Giustizia Amministrativa OpenGA: https://openga.giustizia-amministrativa.it/dataset/tar-toscana-sentenze