Un genitore non è una mela né una fragola: la CTU deve valutare, non etichettare

Da una frase raccontata pubblicamente da Vincenza Palmieri una riflessione sul ruolo delle consulenze tecniche nei procedimenti familiari: metodo scientifico, trasparenza, responsabilità e centralità del minore.

«Se nasci mela, non puoi diventare fragola».

Non è il titolo di una favola.

È la frase che Vincenza Palmieri riferisce essere stata pronunciata da una CTP di controparte durante una consulenza e che ha scelto di raccontare pubblicamente in un comunicato diffuso sui propri canali social.

Non disponiamo degli atti di quel procedimento, non conosciamo il contesto integrale nel quale la frase sarebbe stata pronunciata e non abbiamo quindi alcuna intenzione di trasformare una testimonianza pubblica in un accertamento dei fatti.

La riportiamo per quello che è: un racconto attribuito chiaramente alla sua autrice.

Ma c’è una ragione per cui quella frase merita di uscire dal singolo caso.

Perché pone una domanda molto più grande:

che cosa deve valutare realmente una consulenza tecnica quando entra nella vita di una famiglia e, soprattutto, nella vita di un bambino?

E dove termina la valutazione tecnica e comincia invece il rischio dell’etichetta?

Una denuncia da ascoltare, senza trasformarla in una sentenza

Palmieri accompagna quella frase con una critica molto severa al funzionamento delle consulenze e ai rapporti professionali che, secondo la propria esperienza, avrebbe osservato nel corso degli anni.

Nel suo intervento utilizza espressioni forti e formula valutazioni che appartengono alla sua personale ricostruzione.

Uguali per i Figli non dispone degli elementi per confermarle o smentirle e non le assume come fatti accertati.

Ma sarebbe altrettanto sbagliato utilizzare questa necessaria prudenza per evitare la domanda che quella testimonianza pone.

Perché il tema delle consulenze tecniche nei procedimenti familiari non riguarda una categoria professionale contro un’altra, né può essere ridotto alla contrapposizione tra genitori, consulenti, avvocati o magistrati.

Riguarda la qualità della decisione giudiziaria quando quella decisione incide sulla relazione tra un bambino e le persone più importanti della sua vita.

Ed è proprio per questo che il livello delle garanzie deve essere altissimo.

La legge oggi dice qualcosa di molto preciso

La riforma del processo della famiglia ha introdotto nell’articolo 473-bis.25 del codice di procedura civile una disciplina specifica della consulenza tecnica d’ufficio.

Il principio è chiaro.

Quando dispone una CTU, il giudice deve precisare l’oggetto dell’incarico e scegliere un consulente dotato di specifica competenza rispetto agli accertamenti e alle valutazioni richieste.

Ma la norma va molto oltre.

Quando la consulenza è psicologica, le indagini sulle caratteristiche e sui profili di personalità delle parti sono ammesse soltanto nella misura in cui riguardino aspetti che incidono direttamente sulle capacità genitoriali e devono essere fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

La legge stabilisce inoltre che, nella relazione, il consulente tenga distinti:

i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni formulate dal professionista.

E quando le indagini coinvolgono direttamente il minore, tempi e modalità devono essere compatibili con la sua età, con gli impegni scolastici e, soprattutto, con la necessità di garantirne la serenità.

Non sono dettagli procedurali.

Sono un confine culturale.

Significano che tra fatto, racconto e interpretazione deve esistere una linea riconoscibile.

E quella linea diventa ancora più importante quando una relazione tecnica può incidere profondamente sulle scelte successive del giudice.

Valutare una funzione, non definire una persona

È qui che la metafora della mela e della fragola diventa interessante.

Un procedimento riguardante un figlio non dovrebbe avere lo scopo di stabilire ontologicamente “che cosa è” un genitore.

Dovrebbe comprendere, attraverso dati, osservazioni e strumenti adeguati, se e come determinati comportamenti, risorse o criticità incidano concretamente sull’esercizio della funzione genitoriale e sul benessere del figlio.

La differenza è enorme.

Una cosa è descrivere un comportamento.

Un’altra è trasformarlo in un’identità.

Una cosa è individuare una criticità.

Un’altra è convertirla in una caratteristica immutabile della persona.

Una cosa è formulare un’ipotesi professionale.

Un’altra è presentarla come una verità definitiva.

Un genitore non è una diagnosi. Non è un test. Non è una parola contenuta in una relazione. E certamente non è una mela o una fragola.

È una persona inserita in una storia, in relazioni, in un determinato contesto e, soprattutto, in una relazione con suo figlio che deve essere osservata nella sua concretezza.

CTU non significa terapia

Su questo occorre fare anche un’altra distinzione.

La consulenza tecnica disposta nel processo non è un percorso terapeutico.

Non nasce per “trasformare” un genitore e non dovrebbe essere utilizzata come luogo nel quale curarlo.

Nasce per fornire al giudice competenze tecniche rispetto a specifici quesiti e accertamenti.

Ma proprio perché non è terapia, una CTU non dovrebbe neppure trasformarsi nel luogo in cui vengono cristallizzate identità psicologiche definitive.

Una valutazione tecnicamente corretta dovrebbe essere capace di descrivere ciò che emerge, indicarne limiti e significato, considerare le informazioni disponibili e distinguere ciò che è stato osservato da ciò che è stato riferito e da ciò che viene inferito.

È un principio che ritroviamo anche nel Codice deontologico degli psicologi, che richiede di valutare attentamente validità e attendibilità di informazioni, dati e fonti, di esplicitare quando necessario ipotesi alternative e limiti dei risultati e di fondare giudizi professionali su conoscenza diretta o documentazione adeguata e attendibile.

La qualità della valutazione non dipende quindi dalla sicurezza con cui una conclusione viene pronunciata.

Dipende dalla solidità del percorso attraverso cui quella conclusione è stata raggiunta.

Il contraddittorio tecnico non deve diventare una battaglia personale

Occorre poi evitare un altro equivoco.

CTU e CTP hanno funzioni differenti.

Il consulente tecnico di parte è nominato da una parte proprio perché possa partecipare al contraddittorio tecnico, formulare osservazioni, contestare metodi e conclusioni e tutelare la posizione tecnica del proprio assistito.

Non gli viene chiesto di essere neutrale nello stesso senso del consulente nominato dal giudice.

Ma il contraddittorio può essere anche molto fermo senza diventare personalistico, aggressivo o ideologico.

La divergenza scientifica è fisiologica.

La delegittimazione personale non dovrebbe esserlo.

Quando in una consulenza si discute di un bambino, il punto non dovrebbe mai diventare chi “vince” tra due professionisti.

La domanda dovrebbe rimanere una sola: quale ricostruzione è maggiormente sostenuta dai dati e quale soluzione tutela meglio quel minore concreto?

Il rischio più grande: delegare alla CTU ciò che spetta al giudice

Esiste poi un problema ancora più profondo.

Una consulenza può assumere, nella pratica, un’enorme capacità di orientamento del procedimento.

Ed è proprio per questo che deve essere ricordato un principio essenziale: il consulente offre al giudice un sapere tecnico; non sostituisce il giudice.

La responsabilità della decisione rimane dell’autorità giudiziaria.

La relazione tecnica deve essere valutata insieme agli altri elementi del procedimento, nel contraddittorio tra le parti e attraverso una motivazione che renda comprensibile il percorso seguito.

Quando, invece, la consulenza viene percepita come una sorta di “sentenza anticipata”, aumenta inevitabilmente il rischio che una valutazione professionale venga vissuta come un verdetto sulla persona.

E nei procedimenti familiari il prezzo di un errore non viene pagato soltanto dagli adulti.

Viene pagato dai bambini.

La trasparenza non è un attacco ai professionisti

Palmieri pone anche il problema delle ricorrenze degli incarichi e dei rapporti tra professionisti.

Non intendiamo entrare nel merito delle situazioni specifiche da lei richiamate.

Ma sul piano generale una maggiore trasparenza può soltanto rafforzare la credibilità del sistema.

Per questo riteniamo utile aprire una riflessione su alcuni punti concreti:

  1. maggiore trasparenza sui criteri di conferimento degli incarichi, preservando sempre la necessaria specializzazione;
  2. monitoraggio, anche attraverso dati aggregati, della distribuzione degli incarichi, così da conoscere realmente il funzionamento del sistema prima di formulare giudizi;
  3. chiara emersione di eventuali precedenti rapporti professionali rilevanti che possano generare incompatibilità o compromettere l’apparenza di indipendenza;
  4. formazione specialistica e aggiornamento continuo nelle materie dell’età evolutiva, delle relazioni familiari e della psicologia forense;
  5. tracciabilità del metodo utilizzato, con indicazione delle fonti scientifiche, dei protocolli e dei limiti della valutazione;
  6. separazione rigorosa tra osservazioni, dichiarazioni, ipotesi e conclusioni, come già richiesto dalla disciplina processuale;
  7. massima protezione del bambino dall’eccesso di valutazioni, domande e passaggi professionali, evitando che sia costretto a raccontarsi continuamente agli adulti incaricati di decidere per lui;
  8. piena assunzione della responsabilità della decisione da parte del giudice, perché nessuna consulenza tecnica dovrebbe trasformarsi in una delega sostanziale della funzione giudiziaria.

Non significa mettere sotto accusa psicologi o consulenti.

Significa l’esatto contrario.

Più una professione esercita una funzione delicata, maggiore deve essere la qualità delle regole che ne proteggono autorevolezza e credibilità.

Il bambino non può diventare terreno di scontro degli adulti

C’è infine un elemento che per Uguali per i Figli viene prima di tutti gli altri.

Quando intorno a una famiglia entrano giudici, avvocati, consulenti, servizi sociali, curatori, terapeuti e altri professionisti, esiste il rischio che il numero degli adulti chiamati a “tutelare” il bambino finisca paradossalmente per sommergerne la voce.

Il minore può diventare oggetto di osservazioni, colloqui, relazioni, interpretazioni e contrapposizioni.

E nel frattempo continuare ad avere una necessità molto più elementare: essere bambino.

La tutela child-centered non significa semplicemente pronunciare più spesso la formula “superiore interesse del minore”.

Significa costruire procedimenti nei quali ogni intervento sia realmente necessario, proporzionato, comprensibile e rispettoso dei suoi tempi.

Significa ricordare che dietro un fascicolo esiste una storia personale che continuerà anche quando il procedimento sarà terminato.

Dalla denuncia alla proposta

La testimonianza resa pubblica da Vincenza Palmieri ha il merito di riportare l’attenzione su un tema che non dovrebbe essere confinato alle stanze delle consulenze.

Possiamo condividere o meno le sue conclusioni.

Possiamo ritenere alcune espressioni troppo forti.

Possiamo discutere le letture che propone.

Ma porre domande sulla qualità delle consulenze, sui loro limiti e sulle garanzie che devono accompagnarle non significa delegittimare la giustizia. Significa chiedere una giustizia migliore.

È questa la prospettiva che interessa a Uguali per i Figli.

Non una battaglia contro le CTU.

Non una battaglia contro gli psicologi.

Non una battaglia contro la magistratura.

Una battaglia, semmai, perché ogni strumento utilizzato per decidere della vita di un bambino sia all’altezza della responsabilità che gli viene affidata.

La legge ha già indicato una direzione: competenza specifica, metodo riconoscibile, distinzione tra fatti e valutazioni, rispetto della serenità del minore.

Occorre fare in modo che questi principi non restino soltanto scritti.

Perché il problema, alla fine, non è sapere se una persona sia nata mela e possa oppure no diventare fragola.

Il problema è sapere se il sistema chiamato a valutare un genitore sappia ancora distinguere un fatto da un’interpretazione, una criticità da un’identità, un’ipotesi tecnica da un verdetto.

Uguali per i Figli non chiede meno scienza.

Chiede più scienza.

Non chiede meno competenza.

Chiede più competenza.

Non chiede meno autonomia ai professionisti.

Chiede più trasparenza, più verificabilità e più responsabilità.

Perché quando una consulenza entra nella vita di un bambino non è sufficiente che una conclusione sia autorevole.

Deve essere comprensibile, controllabile, metodologicamente sostenibile e realmente orientata alla sua tutela.

E soprattutto non deve mai dimenticare che, prima delle categorie professionali, prima delle controversie e prima delle etichette, c’è un bambino che ha diritto a essere guardato nella sua storia reale.

Non attraverso una mela.

Non attraverso una fragola.

Attraverso i fatti.

 

Mauro Sica
Segretario Generale, Uguali per i Figli ETS


FONTI E RIFERIMENTI

Fonte giornalistica
Vincenza Palmieri, comunicato: “Se nasci mela, non puoi diventare fragola”

Fonte normativa principale
Art. 473-bis.25 c.p.c. – Consulenza tecnica d’ufficio.
Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale / Codice di procedura civile vigente.

Fonte deontologica
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi – Codice Deontologico vigente, in particolare artt. 5, 7, 25, 26 e 33.