TEST PSICOATTITUDINALI AI FUTURI MAGISTRATI – E CHI DECIDE OGGI SULLA VITA DEI FIGLI?

I test psico-attitudinali riguarderanno i futuri magistrati. Nella giustizia familiare resta aperta una questione diversa: come vengono valutati, formati e supportati coloro che oggi assumono decisioni destinate a incidere sulla vita dei minori.

IL VERO PUNTO NON È IL TEST

È CHI DECIDE OGGI DELLA VITA DEI FIGLI

Editoriale – Uguali per i Figli ETS

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera che definisce il percorso dei test psico-attitudinali destinati ai futuri magistrati.

Le aree individuate sono cinque: cognitiva, emotiva, relazionale, etico-valoriale e organizzativa. Tra gli elementi considerati figurano la comprensione empatica, l’ascolto, l’autocontrollo, l’autonomia di giudizio e la capacità organizzativa.

Il nuovo sistema riguarda l’accesso alla magistratura. La disciplina è stata introdotta con la riforma del 2024 e, secondo il calendario attualmente indicato, i test entreranno concretamente nella prova orale del prossimo concorso, prevista nella primavera del 2028. [1][2] 

È una notizia importante.

Ma per chi si occupa di bambini, famiglie e procedimenti capaci di incidere profondamente sulla vita di un figlio apre una domanda ancora più importante: e chi sta decidendo oggi?

Non è una domanda contro la magistratura.

È una domanda sulla responsabilità della funzione giudiziaria quando l’oggetto del procedimento non è un contratto, un credito o una controversia patrimoniale, ma la vita relazionale, affettiva e familiare di un bambino.

Perché conoscere il diritto e possedere tutte le capacità necessarie per esercitare una funzione così delicata non sono necessariamente la stessa cosa.

Competenza e capacità non coincidono

Un magistrato può possedere una preparazione giuridica elevatissima.

Può conoscere perfettamente le norme, scrivere provvedimenti tecnicamente impeccabili, rispettare termini e procedure.

Nei procedimenti che riguardano i figli, però, entra in gioco qualcosa di ulteriore.

Bisogna comprendere relazioni, ascoltare, distinguere il conflitto tra gli adulti dalle sue conseguenze sul bambino e saper leggere informazioni provenienti da psicologi, pedagogisti, servizi sociali, scuola, consulenti tecnici e altri professionisti senza trasformare automaticamente una singola interpretazione nella verità definitiva del procedimento.

Soprattutto, occorre conservare la capacità di rimettere in discussione un’ipotesi quando i fatti successivi raccontano qualcosa di diverso.

Ed è qui che il dibattito sui test psico-attitudinali diventa molto più interessante della semplice contrapposizione tra favorevoli e contrari.

Perché le stesse caratteristiche considerate rilevanti nell’accesso dei futuri magistrati — equilibrio emotivo, capacità relazionale, comprensione empatica, ascolto, autonomia di giudizio — acquistano un significato particolare quando chi esercita quella funzione decide della vita di un minore. [1] 

Il magistrato già in servizio viene valutato. Ma non nello stesso modo

Su questo punto è necessario essere precisi.

I magistrati italiani sono sottoposti a valutazioni di professionalità.

L’articolo 11 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 prevede una valutazione quadriennale, fino al superamento della settima valutazione, che riguarda capacità, laboriosità, diligenza e impegno.

La capacità comprende, tra l’altro, preparazione giuridica, tecniche di argomentazione e di indagine, conduzione dell’udienza e idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari. La laboriosità considera anche produttività e tempi di smaltimento del lavoro. [3] 

L’ordinamento stabilisce inoltre che il magistrato debba esercitare le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, rispettando la dignità della persona. [4] 

Il punto, quindi, non è sostenere che chi è già magistrato non venga valutato.

Il punto è diverso.

L’attuale sistema di valutazione professionale non coincide con il nuovo accertamento psico-attitudinale previsto nella fase di accesso alla magistratura.

Ed è questa differenza che merita attenzione soprattutto quando la funzione giudiziaria incide direttamente sulla vita di bambini e adolescenti.

Un procedimento familiare non termina quando viene depositato un provvedimento

Esiste una differenza fondamentale tra una controversia che riguarda prevalentemente interessi patrimoniali e un procedimento che investe la vita di un figlio.

Gli effetti della decisione possono continuare per anni.

Un provvedimento può incidere sul luogo nel quale un bambino vivrà, sui tempi e sulle modalità con cui incontrerà un genitore, sui rapporti con una parte della propria famiglia, sui professionisti che entreranno nella sua vita e sul modo in cui la sua parola verrà ascoltata e interpretata.

La responsabilità della decisione, allora, non si esaurisce nel momento nel quale l’ordinanza viene firmata.

La sua misura reale è anche nella vita che viene dopo.

Chi decide non sta semplicemente chiudendo un fascicolo.

Sta intervenendo dentro una storia umana ancora in costruzione.

Il rischio di una decisione che non sa più correggersi

Uno dei meccanismi più studiati dalla psicologia cognitiva è il cosiddetto confirmation bias: una volta formulata un’ipotesi, le persone possono essere portate a cercare o interpretare più facilmente le informazioni coerenti con ciò che già ritengono vero. La letteratura scientifica documenta da tempo questo fenomeno nei processi decisionali umani. [5]

La funzione giudiziaria non elimina automaticamente i limiti cognitivi propri di ogni essere umano.

Per questo indipendenza del giudizio non dovrebbe essere confusa con impermeabilità al cambiamento.

Una decisione autorevole non è necessariamente quella che non cambia mai. Può essere quella capace di riconoscere che nuovi fatti, nuove informazioni o nuove valutazioni professionali richiedono di riesaminare l’ipotesi iniziale.

Nei procedimenti familiari questa capacità assume una particolare importanza.

Un bambino cresce mentre il procedimento è ancora aperto.

Le relazioni cambiano. Le condizioni familiari cambiano. Emergono informazioni nuove. Intervengono professionisti diversi.

Ciò che appariva corretto in una determinata fase può richiedere una nuova valutazione alcuni mesi dopo.

La fermezza decisionale e la capacità di riesaminare criticamente i fatti non sono necessariamente in contraddizione.

Nessuno può conoscere da solo tutta la complessità di un bambino

Pretendere che un magistrato sia contemporaneamente giurista, psicologo, pedagogista, neuropsichiatra infantile ed esperto dello sviluppo evolutivo sarebbe irragionevole.

La questione non consiste quindi nel chiedere al giudice di possedere tutte queste competenze.

Consiste nel comprendere quando siano necessarie e come utilizzarle correttamente.

Le Linee guida del Consiglio d’Europa sulla child-friendly justiceindividuano espressamente, tra gli elementi di una giustizia realmente adeguata ai minori, l’approccio multidisciplinare e la formazione dei professionisti. Si applicano anche ai procedimenti civili e richiamano il superiore interesse del minore, la partecipazione, il rispetto e la necessità di adattare i sistemi giudiziari alle specifiche esigenze dei bambini. [6]

Questo non significa trasferire la decisione dal magistrato allo psicologo, al pedagogista o al consulente.

La decisione resta giuridica.

Significa riconoscere che una buona decisione giuridica può richiedere conoscenze che il diritto, da solo, non possiede.

La macchina giudiziaria e il tempo dei bambini

La giustizia italiana deve confrontarsi con carichi di lavoro, arretrati, tempi dei procedimenti, scoperture di organico ed esigenze di produttività.

La stessa disciplina delle valutazioni di professionalità considera il numero e la qualità degli affari trattati e i tempi di smaltimento del lavoro. [3] 

Sono esigenze reali.

Ma quando il procedimento riguarda un bambino esiste anche un’altra dimensione del tempo.

Il tempo della giustizia e il tempo dell’infanzia non coincidono.

Un periodo che per un ufficio giudiziario appartiene alla fisiologia di un procedimento può rappresentare, nella vita di un bambino, una parte significativa della propria crescita e della costruzione delle proprie relazioni.

È anche per questa ragione che il Consiglio d’Europa colloca tra i principi della giustizia a misura di minore un sistema capace di adattarsi alle specifiche esigenze dei bambini, sostenuto da professionisti adeguatamente formati e da un approccio multidisciplinare. [6] 

La domanda che resta

L’introduzione dei test per i futuri magistrati porta quindi con sé una domanda che va oltre i test stessi.

Se oggi vengono individuate come rilevanti per l’accesso alla funzione giudiziaria dimensioni quali equilibrio emotivo, capacità relazionale, autonomia di giudizio, ascolto e comprensione empatica, è legittimo interrogarsi sul peso che queste stesse capacità assumono nell’esercizio concreto della funzione.

Soprattutto quando quella funzione riguarda bambini e adolescenti.

Non si tratta di stabilire se un magistrato sia una persona “buona” o “cattiva”, né di sottoporre le decisioni giudiziarie al gradimento delle parti o di mettere in discussione l’indipendenza della magistratura.

La questione è distinguere due concetti che non sono sovrapponibili: conoscere il diritto e saper esercitare il potere che il diritto attribuisce.

Nella giustizia che riguarda i figli questa distinzione non è teorica.

Può incidere sui rapporti familiari di un bambino, sulla sua possibilità di essere ascoltato, sulla continuità delle sue relazioni e sulle conseguenze che una decisione produrrà negli anni successivi.

Il tema aperto dalla decisione del CSM, allora, non riguarda soltanto coloro che entreranno in magistratura attraverso i prossimi concorsi.

Riguarda anche una domanda più ampia sul modo in cui il sistema valuta, forma e supporta coloro ai quali affida una delle responsabilità più delicate dell’esercizio della giurisdizione: assumere decisioni destinate a entrare nella vita di un figlio.

FONTI NORMATIVE, ISTITUZIONALI E SCIENTIFICHE

[1] Consiglio Superiore della Magistratura – criteri per i test psico-attitudinali, delibera approvata il 16 settembre 2026
NT+ Diritto – CSM approva la delibera sui test psicoattitudinali
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/csm-approva-delibera-test-psicoattitudinali-i-magistrati-AJV4PDFB

ANSA – Il CSM approva la delibera sui test psicoattitudinali per i magistrati
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/09/16/il-csm-approva-la-delibera-sui-test-psicoattitudinali-per-i-magistrati_44b11194-4234-4d0d-929a-5de30beb3f09.html

Il Sole 24 Ore – Dal CSM via libera ai test psicoattitudinali per i magistrati
https://www.ilsole24ore.com/art/dal-csm-via-libera-test-psicoattitudinali-i-magistrati-AJZ7sHFB

[2] D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 – introduzione del colloquio e dei test psico-attitudinali nel concorso in magistratura
Gazzetta Ufficiale
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.codiceRedazionale=24G00062&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-04-06&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Normattiva – D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, testo vigente
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=006G0178&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-29&tipoDettaglio=vigente

[3] D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, art. 11 – Valutazione della professionalità dei magistrati
Normattiva
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160~art11=

[4] D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 – Doveri del magistrato
Normattiva
https://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/21/006G0137/CONSOLIDATED

[5] Raymond S. Nickerson – “Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises”, Review of General Psychology, 1998, 2(2), 175–220
DOI: 10.1037/1089-2680.2.2.175
https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175

[6] Council of Europe – Guidelines of the Committee of Ministers on Child-Friendly Justice
Council of Europe – Child-friendly Justice
https://www.coe.int/en/web/cdcj/activities/child-friendly-justice

Guidelines on Child-Friendly Justice
https://book.coe.int/en/children-s-rights-and-family-law/11993-guidelines-of-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe-on-child-friendly-justice.html

Normattiva – articolo 11 del D.Lgs. 160/2006