Riforma forense: quando c’è un minore, vincere non basta

Riforma forense, competenza e responsabilità: quando c’è un minore la difesa non può diventare un moltiplicatore del conflitto

La legge n. 137 del 2026 apre la strada alla nuova disciplina dell’avvocatura puntando su formazione, specializzazione, responsabilità personale e organizzazione multidisciplinare. Uguali per i Figli rilancia una domanda: nei procedimenti familiari ad alta complessità è sufficiente la sola competenza giuridica o occorre costruire un vero presidio interdisciplinare attorno alle decisioni che incidono sulla vita dei bambini?

Riforma forense, competenza e responsabilità: quando c’è un minore la difesa non può diventare un moltiplicatore del conflitto

La riforma dell’ordinamento forense appena approvata riguarda innanzitutto gli avvocati.

Ma sarebbe riduttivo considerarla una questione interna alla categoria.

Perché la qualità dell’avvocatura è anche qualità della giustizia. E quando la giustizia entra nella vita di una famiglia, decidendo tempi, relazioni, responsabilità e condizioni che riguardano un bambino, la qualità della difesa assume un significato ancora più profondo.

La legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2026 ed efficace dal 16 agosto, delega il Governo ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense. Non siamo quindi ancora davanti alla nuova disciplina completa: siamo davanti ai principi e ai criteri che dovranno guidarne la costruzione. (Gazzetta Ufficiale⁠)

Ed è proprio adesso, mentre quella costruzione deve ancora prendere forma, che vale la pena porre alcune domande.

Uguali per i Figli intende farlo partendo da un principio semplice: quando dentro un procedimento c’è un bambino, essere tecnicamente preparati è indispensabile. Ma non sempre è sufficiente.

Una riforma che parla di qualità professionale

L’articolo 2 della legge delega contiene un passaggio che merita attenzione.

Il legislatore chiede che il nuovo ordinamento garantisca libertà e indipendenza dell’avvocato, ne riconosca il ruolo fondamentale nel rispetto dello Stato di diritto e nella corretta amministrazione della giustizia, e assicuri l’idoneità professionale degli iscritti a tutela dell’affidamento della collettività e degli assistiti. (gazzettaufficiale.it⁠)

Non è una formulazione secondaria.

Significa riconoscere che la professione forense non produce effetti esclusivamente nel rapporto privato tra avvocato e cliente.

L’avvocato esercita naturalmente la propria funzione nell’interesse dell’assistito e deve poterlo fare con indipendenza, fermezza e libertà di giudizio.

Ma quella funzione si svolge dentro il sistema giustizia e concorre inevitabilmente alla sua qualità.

La stessa delega insiste sulla responsabilità personale dell’incarico professionale, anche all’interno di associazioni, reti o società, salvaguardando autonomia e indipendenza intellettuale del singolo avvocato. (gazzettaufficiale.it⁠)

È una scelta significativa.

Dietro una struttura, una sigla o un grande studio deve continuare a esserci un professionista identificabile che assume personalmente la responsabilità delle proprie decisioni.

Formazione e specializzazione non possono essere semplici etichette

Un altro asse centrale della riforma riguarda la formazione.

La legge delega prevede l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento su base annuale e contempla, in caso di mancato recupero nei termini stabiliti, la sospensione amministrativa dall’albo. Stabilisce inoltre che il futuro sistema debba definire e razionalizzare le specializzazioni forensi, riconoscendo il titolo sulla base della comprovata esperienza professionale oppure della frequenza di specifici percorsi formativi. (gazzettaufficiale.it⁠)

Il principio della competenza, peraltro, appartiene già alla deontologia forense.

L’articolo 14 del Codice deontologico stabilisce il dovere di competenza e l’articolo 15 quello di aggiornamento professionale e formazione continua. (Consiglio Nazionale Forense⁠)

Ed esiste già un settore specialistico espressamente dedicato al diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, riconosciuto nell’ambito della disciplina delle specializzazioni forensi e accompagnato da specifici percorsi di alta formazione. (Consiglio Nazionale Forense⁠)

Dunque il problema non è inventare dal nulla una specializzazione che già esiste.

Il problema è domandarsi quanto debba pesare realmente quella preparazione quando una strategia difensiva può incidere profondamente sulla vita di un bambino.

Nel diritto di famiglia la competenza tecnica incontra la complessità umana

Il diritto delle relazioni familiari è diritto.

Richiede conoscenza delle norme, della procedura, della giurisprudenza, capacità di costruire una difesa, valutare prove, formulare domande, contestare atti e utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento mette legittimamente a disposizione.

Su questo non deve esserci alcuna ambiguità.

Ma una controversia familiare non è soltanto un problema giuridico.

Dentro quel fascicolo possono esserci un bambino di cinque, sette o dodici anni, una separazione dolorosa, una nuova organizzazione della quotidianità, rapporti affettivi da preservare o da ricostruire, accuse, paure, risentimenti, fragilità, talvolta situazioni di violenza o di concreto pericolo che richiedono interventi immediati e rigorosi.

È qui che la preparazione esclusivamente processuale può incontrare il proprio limite.

Non perché l’avvocato debba diventare psicologo.

Proprio perché non lo è.

Un professionista maturo conosce anche i confini della propria competenza.

E una vera cultura della specializzazione non dovrebbe pretendere che un solo professionista sappia fare tutto, ma dovrebbe insegnargli anche quando occorre integrare il proprio sguardo con quello di altre discipline.

Il processo familiare non può diventare una gara a chi colpisce più forte

Un avvocato deve difendere il proprio cliente.

E deve poterlo fare anche duramente quando i diritti dell’assistito lo richiedono.

Uguali per i Figli non propone una giustizia familiare nella quale il contraddittorio venga indebolito, le contestazioni siano evitate o il professionista debba cercare un accordo a qualsiasi costo.

Esistono situazioni nelle quali occorre opporsi.

Esistono diritti che devono essere fatti valere.

Esistono violenze, abusi, condotte coercitive e situazioni di pericolo nelle quali la protezione deve venire prima di qualsiasi aspirazione conciliativa.

Ma fermezza e conflittualità non sono sinonimi.

Il problema nasce quando la capacità dell’avvocato viene misurata esclusivamente attraverso la vittoria sulla controparte.

Quando ogni spazio diventa un terreno di scontro.

Quando una comunicazione potrebbe risolvere un problema ma viene preferito un nuovo incidente.

Quando una richiesta viene avanzata non perché realmente necessaria alla tutela dell’assistito, ma perché può mettere in difficoltà l’altro genitore.

Quando il processo smette progressivamente di essere lo strumento attraverso il quale risolvere il conflitto e diventa esso stesso uno dei luoghi nei quali il conflitto viene prodotto e alimentato.

Tra adulti questo approccio può essere già distruttivo.

Quando c’è un minore, cambia tutto.

La domanda che manca: “Che cosa produrrà questa scelta sul bambino?”

Immaginiamo un bambino di sette anni.

Gli adulti che lo circondano possono discutere di giorni, pernottamenti, scuola, attività sportive, vacanze, trasferimenti, medici, comunicazioni, incontri, orari.

Giuridicamente ciascuna di queste questioni può diventare una domanda, una memoria, un’istanza, un ricorso.

Ma il bambino non vive le memorie.

Vive le conseguenze.

Vive ciò che accade prima e dopo l’udienza.

Vive le telefonate.

Vive gli scambi.

Vive l’umore degli adulti.

Vive la tensione quando passa da una casa all’altra.

Vive le parole pronunciate sulle persone che ama.

Vive il tempo.

Ed è per questo che, accanto alla domanda:

“Possiamo fare questa cosa?”

in determinati procedimenti dovrebbe essere possibile introdurne un’altra:

“Quale effetto prevedibile potrebbe produrre questa scelta su un bambino di questa età, in questa situazione concreta?”

Non è la stessa domanda.

E non necessariamente possiede la stessa risposta.

Il superiore interesse del minore è anche valutazione delle conseguenze

L’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia stabilisce che, nelle decisioni che riguardano i bambini, il loro superiore interesse debba costituire una considerazione primaria. (CDU Nazioni Unite⁠)

Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, nel General Comment n. 14, ha chiarito che il superiore interesse opera contemporaneamente come diritto sostanziale, principio interpretativo e regola procedurale.

E proprio nella sua dimensione procedurale richiede che, quando una decisione può incidere su un bambino, siano considerate anche le possibili conseguenze positive o negative che essa produrrà su di lui. (Docstore⁠)

Questa indicazione è rivolta innanzitutto ai soggetti istituzionalmente chiamati a decidere.

Ma introduce una cultura che dovrebbe attraversare l’intero sistema.

Prima di decidere, interrogarsi sull’impatto.

È una logica che nella giustizia familiare dovrebbe diventare sempre più naturale.

Anche la deontologia riconosce che il minore richiede cautele particolari

Un segnale importante è già presente nel Codice deontologico forense.

L’articolo 56 dedica una disciplina specifica all’ascolto del minore. In particolare, l’avvocato del genitore, nelle controversie familiari o minorili, deve astenersi dal colloquio e dal contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto della controversia; la disciplina oggi prevede inoltre che l’ascolto, nei casi consentiti, avvenga secondo modalità che assicurino il preminente interesse del minore. (Consiglio Nazionale Forense⁠)

La ratio è evidente.

Quando il professionista entra direttamente nello spazio del bambino, l’ordinamento deontologico pretende cautele specifiche.

Uguali per i Figli ritiene allora legittimo porre una domanda ulteriore: se riconosciamo la particolare delicatezza dell’interazione diretta dell’avvocato con un bambino, perché non dovremmo interrogarci anche sulla competenza necessaria quando le scelte difensive degli adulti sono destinate a produrre effetti importanti sulla sua quotidianità?

Non chiediamo all’avvocato di diventare psicologo

La risposta non può essere quella di trasformare l’avvocato matrimonialista o familiarista in uno psicologo dell’età evolutiva.

Sarebbe irrealistico.

E sarebbe professionalmente sbagliato.

Le competenze devono rimanere distinte.

L’avvocato deve fare l’avvocato.

Lo psicologo deve fare lo psicologo.

Il magistrato deve fare il magistrato.

Il curatore speciale deve esercitare la propria funzione.

Il consulente tecnico deve operare nei confini del proprio mandato.

I servizi devono svolgere le proprie attività senza diventare proiezione dell’una o dell’altra parte.

Interdisciplinarità significa esattamente il contrario della confusione dei ruoli.

Significa riconoscere che un problema complesso può richiedere competenze differenti e che nessuna professione perde autorevolezza quando riconosce il valore delle altre.

Una possibilità da studiare: un presidio interdisciplinare nei casi più complessi

È su questo terreno che Uguali per i Figli intende oggi lanciare una prima riflessione.

Non una proposta normativa già chiusa.

Non un automatismo.

Non l’obbligo di affiancare uno psicologo a ogni avvocato che si occupi di una separazione.

Ma una domanda che riteniamo meriti di essere approfondita: nei procedimenti familiari caratterizzati da elevata conflittualità o da decisioni potenzialmente molto incisive sulla vita del minore, può essere utile prevedere forme strutturate di affiancamento interdisciplinare alla difesa?

Un professionista con competenza specifica in psicologia dell’età evolutiva potrebbe, in determinati casi, rappresentare una delle figure da prendere in considerazione.

Non per ascoltare automaticamente il bambino.

Non per valutarlo.

Non per stabilire chi abbia ragione tra i genitori.

Non per produrre una nuova perizia a sostegno della posizione della parte.

E nemmeno per sostituirsi al CTU, al CTP, al curatore speciale o agli altri soggetti che già operano con funzioni differenti nel procedimento.

La funzione che immaginiamo è più semplice e, allo stesso tempo, più radicale: mantenere visibile la dimensione del bambino mentre gli adulti costruiscono le proprie strategie.

Una competenza che possa dire anche: “Attenzione”

L’utilità di una figura interdisciplinare non sarebbe quella di fornire all’avvocato nuovi argomenti contro la controparte.

Dovrebbe essere quasi l’opposto.

Una competenza autonoma nel proprio giudizio scientifico, capace di porre domande scomode anche alla parte che la coinvolge.

“Questa iniziativa è davvero necessaria?”

“Qual è il risultato concreto che vogliamo ottenere?”

“L’effetto sul bambino è stato considerato?”

“Esiste una modalità meno destabilizzante per raggiungere lo stesso obiettivo?”

“Stiamo tutelando un diritto o stiamo continuando una battaglia?”

E, quando serve: “Attenzione: questa strategia può essere giuridicamente praticabile, ma rischia di produrre un costo relazionale molto alto per il minore.”

Non sarebbe un potere di veto.

La decisione difensiva resterebbe dell’avvocato nel rapporto con il proprio cliente.

Ma aggiungerebbe consapevolezza.

E qualche volta la qualità professionale consiste proprio nel possedere strumenti sufficienti per sapere quando fermarsi prima di creare un problema più grande di quello che si voleva risolvere.

Anche il cliente deve essere accompagnato alla consapevolezza

C’è poi un altro protagonista che non può essere dimenticato: il genitore.

Chi entra nello studio di un avvocato nel pieno di una separazione può essere arrabbiato, spaventato, ferito.

Può chiedere al professionista iniziative che, in quel momento, considera indispensabili.

Il bravo avvocato non è però semplicemente l’esecutore delle richieste del proprio cliente.

Lo consiglia.

Gli spiega ciò che è possibile e ciò che non lo è.

Gli indica rischi, alternative e conseguenze.

E, quando necessario, dovrebbe anche essere capace di dirgli:

“Io difendo i tuoi diritti. Ma dentro questa controversia c’è tuo figlio, e non posso costruire una strategia fingendo che gli effetti su di lui non esistano.”

Questo non significa che l’avvocato del genitore diventi l’avvocato del bambino.

I ruoli devono rimanere nettamente distinti.

Significa però riconoscere che una consulenza professionale di qualità non dovrebbe alimentare nell’assistito l’illusione che qualsiasi azione contro l’altro genitore costituisca automaticamente una buona strategia per sé o per il figlio.

A volte il compito più difficile di un professionista è proprio evitare che la sofferenza del cliente diventi la strategia del processo.

La stessa riforma apre alle reti multidisciplinari

Questa riflessione non è completamente estranea allo spirito organizzativo della nuova legge.

Tra i criteri della delega compare infatti la possibilità di esercitare la professione attraverso reti tra avvocati e anche reti multidisciplinari con altri professionisti, fermo restando il ruolo e l’indipendenza dell’avvocato. (gazzettaufficiale.it⁠)

La disposizione non riguarda specificamente il diritto di famiglia e non introduce alcun affiancamento psicologico nei procedimenti minorili.

Sarebbe scorretto sostenerlo.

Ma dimostra che il legislatore stesso considera la multidisciplinarità compatibile con l’evoluzione organizzativa della professione forense. (gazzettaufficiale.it⁠)

È uno spazio culturale sul quale vale la pena ragionare.

Perché l’interdisciplinarità non deve servire soltanto a offrire più servizi al cliente.

Può diventare, nei settori più sensibili, anche uno strumento per migliorare la qualità delle decisioni professionali.

Non necessariamente per tutti, ma certamente dove il rischio cresce

Qualunque proposta seria dovrà evitare una nuova burocratizzazione delle separazioni.

La maggior parte delle controversie familiari non può essere gravata automaticamente di ulteriori professionisti, costi e procedure.

Il tema potrebbe avere senso soprattutto in presenza di indicatori di particolare complessità.

Elevata conflittualità.

Contenzioso reiterato.

Decisioni che modificano profondamente la quotidianità del minore.

Questioni particolarmente delicate relative alle relazioni familiari.

Situazioni nelle quali il bambino rischia di essere progressivamente coinvolto nella contrapposizione degli adulti.

E, con presupposti e modalità necessariamente differenti, casi nei quali siano formulate allegazioni di violenza, abuso o pericolo, dove qualsiasi modello deve evitare semplificazioni conciliative e garantire prioritariamente sicurezza e protezione.

Sono criteri che dovranno essere studiati.

E proprio per questo UPIF oggi non propone una formula definitiva.

Propone di aprire il problema.

E se la qualità costa, non può diventare un privilegio

Esiste inevitabilmente anche un tema economico.

Un ulteriore apporto professionale ha un costo.

Non avrebbe senso nasconderlo.

Ma se un domani il sistema dovesse riconoscere che, in determinate controversie, una competenza interdisciplinare aggiuntiva migliora concretamente la tutela del minore, allora dovrebbe essere affrontato anche il tema dell’accessibilità.

La qualità della giustizia familiare non può dipendere esclusivamente dalla capacità economica dei genitori.

Qualunque sviluppo futuro dovrebbe quindi essere accompagnato da una riflessione sui costi, sulle modalità organizzative e, nei casi previsti, sugli strumenti di accesso alla difesa per chi non dispone delle risorse necessarie.

Anche questo farà parte del confronto.

Lavorare insieme non significa pensarla tutti allo stesso modo

Uguali per i Figli insiste da tempo sulla necessità di una giustizia capace di far dialogare professionalità differenti.

Ma lavorare insieme non significa eliminare il contraddittorio.

Un avvocato può contestare una CTU.

Un magistrato può non condividere la posizione di un difensore.

Un curatore speciale può assumere una posizione diversa da entrambi i genitori.

Un consulente può dissentire da un altro professionista.

I servizi possono formulare valutazioni non condivise dalle parti.

È normale.

È il sistema.

Il problema non è il dissenso. È il modo in cui il dissenso viene gestito.

Lavorare in squadra, quando c’è un minore, significa riconoscere che tutti stanno operando, da funzioni differenti, sulla stessa realtà umana.

Significa essere capaci di confrontarsi senza trasformare automaticamente l’interlocutore in un avversario.

Significa distinguere ciò che deve essere combattuto da ciò che può essere risolto.

Significa non aumentare inutilmente il problema che si è stati chiamati ad affrontare.

Non è una questione di giovani o anziani

Il tema non è l’età anagrafica dell’avvocato.

Ci sono giovani professionisti preparatissimi, prudenti, capaci di ascolto e dotati di grande maturità.

E possono esserci avvocati con moltissimi anni di esperienza ancora legati a una concezione puramente antagonistica della controversia familiare.

Il problema nasce quando inesperienza, rigidità, presunzione o desiderio di vittoria a ogni costo entrano in un procedimento nel quale vive un bambino.

Perché il diritto di famiglia richiede anche la capacità di capire che non tutto ciò che processualmente si può fare deve necessariamente essere fatto.

La domanda non è soltanto se una determinata azione sia possibile.

È se sia utile.

Proporzionata.

Necessaria.

E quali conseguenze possa produrre.

Il processo finirà. L’infanzia no.

Questa è forse la parte che gli adulti dimenticano più facilmente.

Una causa ha un numero di ruolo.

Ha fascicoli.

Scadenze.

Memorie.

Udienze.

Provvedimenti.

Impugnazioni.

Poi, prima o dopo, termina.

Un bambino invece nel frattempo cresce.

Tre mesi, sei mesi, un anno, due anni di conflitto non sono soltanto durata processuale.

Sono pezzi della sua infanzia.

Per questo le conseguenze delle guerre familiari non possono essere misurate esclusivamente dal risultato giuridico ottenuto.

Possiamo anche vincere un’istanza.

Possiamo ottenere un provvedimento.

Possiamo dimostrare che l’altro aveva torto.

Ma resta una domanda che dovrebbe accompagnare tutti: che cosa è accaduto al bambino mentre noi adulti cercavamo di vincere?

La proposta culturale di Uguali per i Figli

La riforma forense costituisce un’occasione importante.

Non perché risolva automaticamente i problemi della giustizia familiare.

Non lo fa.

Ma perché introduce nel dibattito parole che consideriamo essenziali: competenza, formazione, specializzazione, responsabilità, indipendenza e multidisciplinarità. (gazzettaufficiale.it⁠)

Uguali per i Figli ritiene che proprio da queste parole possa partire una riflessione più ampia sulla qualità professionale nei procedimenti che coinvolgono i minori.

Formazione specialistica effettiva.

Conoscenza delle dinamiche evolutive e familiari.

Capacità di riconoscere i limiti della propria disciplina.

Cultura della de-escalation quando possibile e della protezione rigorosa quando necessaria.

Confronto tra professionalità differenti.

E, nei procedimenti più complessi, la possibilità di studiare forme strutturate di affiancamento interdisciplinare alla difesa, anche attraverso competenze specifiche in psicologia dell’età evolutiva.

È una proposta che intendiamo approfondire.

Oggi lanciamo la domanda.

Perché forse il passo successivo della specializzazione forense non consiste nel pretendere che l’avvocato conosca tutto.

Consiste nel pretendere che sappia perfettamente che cosa deve conoscere lui, che cosa appartiene ad altre competenze e quando quelle competenze devono incontrarsi.

Quando c’è un bambino, “chi ha vinto?” non può essere l’unica domanda

Una giustizia moderna ha bisogno di avvocati forti.

Preparati.

Indipendenti.

Capaci di contraddittorio.

Capaci di dire no anche alle istituzioni quando ritengono che un diritto sia stato violato.

Ma proprio la forza professionale dovrebbe consentire di non confondere la fermezza con l’escalation e la tutela con la guerra permanente.

Quando ci sono figli, vincere non basta.

Perché non ogni vittoria processuale di un adulto coincide con una vittoria per suo figlio.

E quando il procedimento sarà concluso, gli avvocati torneranno ai propri studi, i magistrati ad altri fascicoli, i consulenti ad altri incarichi.

Il bambino continuerà la propria vita.

Con quello che gli adulti saranno riusciti a proteggere.

E anche con quello che, eventualmente, gli avranno lasciato addosso.

Per questo la domanda finale della giustizia familiare non dovrebbe essere soltanto:

“Chi ha vinto?”

Dovrebbe essere anche:

“Quando abbiamo finito di discutere, che cosa abbiamo lasciato a quel bambino?”

Mauro Sica
Segretario Generale Uguali per i Figli – ETS


FONTI E RIFERIMENTI

Normativa

  • Legge 28 luglio 2026, n. 137 – “Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense”, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 177 del 1° agosto 2026; entrata in vigore prevista il 16 agosto 2026. (Gazzetta Ufficiale⁠)
  • Articolo 1, legge n. 137/2026 – delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi, dei decreti legislativi di riforma. (Gazzetta Ufficiale⁠)
  • Articolo 2, legge n. 137/2026 – principi e criteri direttivi relativi, tra l’altro, a funzione dell’avvocato, responsabilità dell’incarico, reti multidisciplinari, formazione continua e specializzazioni. (gazzettaufficiale.it⁠)

Ordinamento e deontologia forense

  • Consiglio Nazionale Forense – Codice deontologico forense, artt. 14 e 15: dovere di competenza e dovere di aggiornamento professionale e formazione continua. (Consiglio Nazionale Forense⁠)
  • Consiglio Nazionale Forense – art. 56 Codice deontologico, Ascolto del minore, con le specifiche cautele relative alle controversie familiari e minorili. (Consiglio Nazionale Forense⁠)
  • Consiglio Nazionale Forense – disciplina delle specializzazioni forensi, comprendente il settore del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni. (Consiglio Nazionale Forense⁠)

Fonti internazionali sulla tutela del minore

  • Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, art. 3 – superiore interesse del minore quale considerazione primaria nelle decisioni che lo riguardano. (CDU Nazioni Unite⁠)
  • Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, General Comment n. 14 (2013) – il superiore interesse del minore come diritto sostanziale, principio interpretativo e regola procedurale; necessità di valutare l’impatto delle decisioni sul bambino. (Docstore⁠)

Approfondimento dal quale prende spunto il tema di attualità

  • Gabriele Voltaggio, GiuriCivile, 12 agosto 2026, Riforma dell’Ordinamento Forense: Guida Pratica alle novità (e cosa cambierà davvero per gli Avvocati). L’approfondimento analizza sul piano professionale le principali innovazioni della legge delega; l’articolo UPIF sviluppa autonomamente il profilo relativo alla qualità della difesa nei procedimenti che coinvolgono minori. (GiuriCivile⁠)