La riforma spagnola sulla violenza vicaria apre un confronto che riguarda anche l’Italia. Proteggere un minore significa intervenire subito davanti alla violenza, ma anche saper distinguere il conflitto dalle sue cause, ricostruirne la storia e impedire che il ritardo delle istituzioni trasformi una situazione provvisoria in un destino.
La Spagna apre una questione che riguarda tutta l’Europa
Il 17 luglio 2026 il Governo spagnolo ha presentato alle Cortes il Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. Il testo è oggi all’esame della Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, con termine per gli emendamenti fissato al 17 settembre 2026. Non è dunque ancora legge definitiva. (Congreso dei Deputati)
È importante precisarlo perché il significato politico e culturale dell’iniziativa è già rilevante, ma il percorso parlamentare è ancora aperto.
La proposta definisce la violenza vicaria all’interno del sistema spagnolo di contrasto alla violenza di genere e interviene su responsabilità genitoriale, custodia, visite, ascolto dei minori, procedimento penale, formazione della magistratura e coordinamento tra istituzioni. Il progetto prevede, tra l’altro, che nelle decisioni riguardanti i figli siano valutati gli elementi concreti emersi nel procedimento e che determinate soluzioni non possano essere adottate qualora vi siano indicatori di un possibile impatto negativo sulla salute fisica, psichica o emotiva del minore. (Congreso dei Deputati)
Su un punto non può esservi ambiguità: quando esiste violenza, il bambino deve essere protetto.
Nessun principio astratto sulla genitorialità può giustificare l’esposizione di un minore a violenza diretta, assistita o a un rischio concreto per la sua integrità.
Ma proprio perché il bambino viene prima, il ragionamento non può fermarsi qui.
Violenza e conflittualità non sono la stessa cosa
La distinzione è fondamentale.
La violenza richiede accertamenti rapidi e, quando il rischio lo impone, misure immediate di protezione. Non è accettabile ritardare la sicurezza di un bambino nell’attesa di ricostruzioni teoriche sulle ragioni che abbiano portato un adulto a comportamenti violenti.
La stessa Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2025, ha sottolineato che quando nei procedimenti familiari vengono allegati comportamenti aggressivi o violenti il giudice deve verificarli velocemente e accuratamente, procedendo a una valutazione autonoma anche rispetto all’eventuale procedimento penale. La Corte distingue inoltre espressamente la violenza dalla normale gestione del conflitto familiare. (Corte di Cassazione)
La conflittualità è un’altra cosa.
Ed è proprio qui che il sistema rischia frequentemente di semplificare ciò che semplice non è.
Dire che due genitori sono “altamente conflittuali” descrive un risultato.
Non ne spiega la causa.
Due situazioni apparentemente identiche viste dall’esterno possono avere storie completamente differenti.
Può esserci una conflittualità reciprocamente alimentata.
Può esserci un genitore che impedisce sistematicamente all’altro di esercitare la propria funzione.
Può esserci un genitore che coinvolge il figlio nella contrapposizione.
Può esserci un adulto che reagisce, dopo un lungo periodo, a comportamenti che inizialmente aveva tentato di contenere.
Può esserci violenza.
Possono esservi accuse infondate.
Possono esservi comportamenti ostativi mascherati da apparente collaborazione.
Possono infine coesistere responsabilità diverse, con intensità diverse e in momenti diversi della storia familiare.
Mettere tutto dentro la stessa categoria significa rischiare di perdere proprio ciò che dovrebbe essere accertato.
Il presente di un bambino ha sempre una storia
È giusto osservare la situazione attuale del minore.
Non è sufficiente.
Il bambino che oggi manifesta disagio non è apparso improvvisamente nella stanza di un servizio sociale, nello studio di un consulente o davanti a un giudice.
Ha una storia.
E quella storia deve essere ricostruita.
Quando sono comparsi i primi segnali?
Chi li ha rilevati?
Chi ha chiesto aiuto?
Quali risposte sono state date?
Un genitore ha tentato di coinvolgere servizi sanitari, scuola, consultorio o servizi territoriali?
L’altro ha collaborato?
Sono state formulate richieste di approfondimento?
Sono rimaste senza seguito?
La situazione è peggiorata durante l’attesa?
Chi ha cercato di tenere il bambino fuori dal conflitto?
Chi ha favorito concretamente il rapporto con l’altro genitore?
Sono domande diverse dal semplice:
“Come si comportano oggi questi due adulti?”
Un genitore osservato dopo mesi o anni di tensione può presentarsi stanco, esasperato o più reattivo di quanto fosse all’origine del problema.
Questo non lo esonera dalla responsabilità dei propri comportamenti.
Ma una valutazione seria deve essere capace di distinguere un tratto stabile da uno stato contingente, una causa da una conseguenza, una condotta persistente da una reazione.
Altrimenti corriamo un rischio paradossale: giudicare soltanto l’ultimo fotogramma di un film senza averne visto l’inizio.
Anche la legge italiana chiede di cercare le cause
L’Italia, da questo punto di vista, non parte da zero.
La riforma del processo familiare contiene già un’indicazione particolarmente significativa.
L’articolo 473-bis.6 del codice di procedura civile, quando un minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, impone al giudice di procedere all’ascolto senza ritardo e di assumere informazioni sulle cause del rifiuto.
Lo stesso meccanismo opera quando vengono segnalate condotte di un genitore che possano ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il figlio e l’altro genitore. (Gazzetta Ufficiale)
La parola decisiva è proprio questa: cause.
Il legislatore ha già riconosciuto che davanti a un comportamento del bambino non basta registrarne l’esistenza.
Bisogna comprenderne l’origine.
È una logica che dovrebbe permeare l’intero sistema di tutela.
Perché lo stesso principio dovrebbe valere anche davanti alla conflittualità familiare: non fermarsi al dato finale, ma verificare come sia stato prodotto.
Il superiore interesse del minore non può diventare una formula
“Superiore interesse del minore” è uno dei principi più importanti del nostro ordinamento.
Ma proprio per la sua importanza non può essere trasformato in una formula attraverso la quale giustificare qualunque decisione.
La Cassazione ha ricordato nel 2025 che il miglior interesse del bambino non è un parametro astratto da applicare dall’esterno: deve essere ricostruito nel caso concreto. (Corte di Cassazione)
Questo significa assumersi la fatica dell’accertamento.
Significa evitare scorciatoie.
E significa anche evitare un automatismo particolarmente pericoloso: c’è molta conflittualità, quindi lasciamo il bambino prevalentemente dove già si trova per ridurre il conflitto.
Può essere, in uno specifico caso, la soluzione migliore.
Ma non può essere una regola.
Perché lo status quo non è necessariamente neutrale.
Può essere il risultato di tempi processuali lunghi.
Di un precedente provvedimento provvisorio.
Di un’asimmetria che si è consolidata.
Di comportamenti ostativi.
Dell’inerzia delle istituzioni.
Di una situazione temporanea trasformata dal trascorrere dei mesi in una condizione apparentemente stabile.
Se si assume automaticamente la collocazione esistente come criterio per la decisione successiva, il tempo rischia di produrre da solo il diritto che poi il sistema pretende semplicemente di fotografare.
E il tempo, nella vita di un bambino, non è mai neutrale.
Chi garantisce davvero l’altro genitore?
C’è poi un parametro sul quale occorrerebbe lavorare molto più seriamente: la capacità di ciascun genitore di preservare il rapporto del figlio con l’altro.
Non basta rispettare formalmente un calendario.
Non basta consegnare il bambino quando un provvedimento lo impone.
Garantire l’altro genitore significa qualcosa di più profondo.
Significa riconoscerne il ruolo.
Non denigrarlo.
Non utilizzare il figlio come messaggero.
Non chiedergli di schierarsi.
Non interferire sulla sua identità per colpire l’altro adulto.
Non costruire conflitti di lealtà.
Non appropriarsi unilateralmente della storia del bambino.
E significa saper distinguere il proprio conflitto personale dalla relazione che il figlio ha diritto di costruire autonomamente con la madre e con il padre.
La vera competenza genitoriale si misura anche qui.
Le etichette non possono sostituire i fatti
La Spagna ha scelto già nel 2021 di escludere dalle decisioni sui minori teorie prive di sufficiente avallo scientifico che presumano automaticamente manipolazioni adulte, facendo espressamente riferimento alla cosiddetta sindrome di alienazione parentale. La stessa legge spagnola insiste però su prevenzione, rilevazione precoce, sostegno alle famiglie e interventi specifici nelle situazioni di separazione. (boe.es)
La questione merita molta attenzione.
Respingerne l’utilizzo come diagnosi automatica non significa negare l’esistenza di comportamenti concreti di denigrazione, condizionamento, ostacolo o progressiva esclusione dell’altro genitore.
La Cassazione italiana ha adottato una posizione che offre un equilibrio particolarmente utile.
Nell’ordinanza n. 4595/2025 afferma che una diagnosi priva di solide evidenze scientifiche non può, da sola, fondare decisioni così importanti sulla vita di un minore. Ma aggiunge che il giudice deve accertare concretamente, attraverso i mezzi di prova, se siano realmente esistiti comportamenti pregiudizievoli. (Corte di Cassazione)
È esattamente il metodo che dovrebbe guidarci: meno etichette, più fatti.
Non chiedersi quale teoria descriva una famiglia.
Chiedersi che cosa sia realmente accaduto dentro quella famiglia.
Prevenire significa intervenire prima dell’esasperazione
Qui si apre probabilmente il tema più importante.
Quando parliamo di prevenzione nella tutela dell’infanzia pensiamo spesso alle campagne educative, alla scuola, alla sensibilizzazione contro la violenza.
Tutto necessario.
Ma esiste anche una prevenzione molto più concreta e quotidiana.
È quella che dovrebbe iniziare quando un genitore entra in un consultorio, si rivolge ai servizi sociali, alla scuola, al pediatra, a un servizio sanitario o al proprio avvocato e dice:
“Sta succedendo qualcosa a mio figlio. La situazione sta peggiorando. Ho bisogno di aiuto.”
Quella richiesta non dimostra automaticamente che quel genitore abbia ragione.
Può essere fondata.
Può essere esagerata.
Può perfino essere strumentale.
Ma deve essere valutata.
Perché il sistema di protezione non può aspettare che il disagio diventi così evidente da trasformarsi in emergenza prima di iniziare a interrogarsi.
La stessa legislazione spagnola sulla protezione dell’infanzia insiste espressamente sulla rilevazione precoce, sul sostegno alle famiglie, sulla prevenzione nell’ambito familiare e sull’attenzione specifica alle conseguenze delle rotture familiari sui bambini. (boe.es)
La prevenzione vera non consiste quindi soltanto nell’intervenire bene.
Consiste nell’intervenire in tempo.
Quando il sistema arriva tardi deve anche chiedersi perché
C’è una responsabilità istituzionale che raramente entra nella narrazione dei procedimenti familiari.
Quando dopo molti mesi un servizio, un consulente, un curatore o un giudice arriva a riconoscere un problema che era stato segnalato molto prima, non dovrebbe limitarsi a occuparsi del presente.
Dovrebbe anche chiedersi: quali segnali avevamo già?
Chi li aveva comunicati?
Perché non hanno prodotto un approfondimento?
Che cosa è accaduto al bambino durante quel tempo?
È un passaggio essenziale anche per migliorare il sistema.
Perché prevenzione significa non soltanto evitare il prossimo errore, ma comprendere perché questa volta siamo arrivati tardi.
Servizi sociali, scuola, sanità, magistratura, consulenti e avvocatura non possono funzionare come stanze separate.
Un’informazione apparentemente marginale, isolata, può acquisire un significato completamente diverso quando viene collegata ad altri episodi successivi.
Serve memoria del caso.
Serve continuità.
Serve la capacità di costruire una cronologia.
Anche l’avvocatura ha una responsabilità
Nelle controversie familiari l’avvocato non assiste semplicemente un cliente in una lite patrimoniale.
Dentro quella controversia c’è spesso un bambino che continuerà ad avere una madre e un padre anche quando il procedimento sarà concluso.
Questo non significa chiedere all’avvocato di rinunciare alla difesa del proprio assistito.
Significa pretendere una preparazione adeguata alla particolare materia nella quale opera.
Un professionista competente dovrebbe essere anche capace di spiegare al proprio cliente che non tutto ciò che processualmente può essere chiesto è necessariamente utile al figlio.
La conflittualità non deve diventare un mercato nel quale ogni escalation genera un nuovo atto, una nuova consulenza, una nuova battaglia e nuovi anni di procedimento.
La tutela dei minori richiede anche professionisti capaci di riconoscere quando il proprio ruolo deve contribuire ad abbassare la temperatura e quando, al contrario, deve chiedere con fermezza l’intervento delle istituzioni.
L’Italia è già dentro questo confronto
Il dibattito italiano è aperto su più fronti.
Il disegno di legge S. 832 sull’affidamento condiviso continua il proprio percorso al Senato e ha visto attività e audizioni anche nel corso del 2026. (Senato)
Ma sarebbe riduttivo leggere lo stato dell’arte italiano soltanto attraverso quel provvedimento.
La riforma del processo familiare, le disposizioni specifiche sui casi di violenza, l’ascolto del minore, le norme sulle condotte che ostacolano il rapporto con l’altro genitore e la recente giurisprudenza della Cassazione mostrano che il sistema sta già cercando un nuovo equilibrio. (Gazzetta Ufficiale)
La questione è capire quale equilibrio.
Non possiamo sostituire un automatismo con un altro.
Non può esserci una regola che imponga comunque una determinata organizzazione familiare.
Ma non può esserci neppure una regola implicita secondo cui, davanti al conflitto, sia sufficiente consolidare la situazione esistente.
Non può bastare dire: “sono entrambi conflittuali”.
Bisogna capire.
Prima il bambino significa avere il coraggio di capire
Uguali per i Figli ritiene che il punto di partenza e quello di arrivo debbano coincidere: prima viene il bambino.
Ma questa affermazione acquista significato soltanto se siamo disposti ad affrontarne tutte le conseguenze.
Davanti alla violenza significa protezione immediata.
Davanti alla conflittualità significa ricerca delle cause.
Davanti ai primi segnali significa prevenzione.
Davanti a un comportamento ostativo significa accertamento.
Davanti alla richiesta di aiuto di un genitore significa ascolto e verifica, non automatica adesione ma neppure indifferenza.
Davanti alla sofferenza di un bambino significa ricostruire la sua storia, non soltanto fotografarne il presente.
E davanti a una decisione significa chiedersi quale genitore sia concretamente più capace di garantire al figlio sicurezza, equilibrio, identità e libertà di amare anche l’altro.
Non servono nuove etichette.
Serve un sistema più veloce, più competente e soprattutto più capace di vedere.
Perché la tutela non comincia quando viene emesso un provvedimento.
Comincia nel momento in cui qualcuno si accorge che un bambino sta cambiando e chiede aiuto.
La qualità delle nostre istituzioni si misura anche da quanto tempo impiegano ad ascoltare quel segnale.
Mauro Sica
Segretario Generale – Uguali per i Figli ETS
Fonti istituzionali principali
- Congreso de los Diputados – Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, 121/000106, presentato il 17 luglio 2026 e attualmente in fase di emendamenti presso la Comisión de Igualdad. (Congreso dei Deputati)
- Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, in particolare disposizioni sull’ascolto, rilevazione precoce, prevenzione familiare e situazioni di rottura familiare. (boe.es)
- Corte di cassazione, ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2025, su violenza domestica, ascolto del minore, valutazioni psicologiche, accertamento dei comportamenti e interesse concreto del bambino. (Corte di Cassazione)
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.6, “Rifiuto del minore a incontrare il genitore”, introdotto dalla riforma del processo familiare. (Gazzetta Ufficiale)
- Senato della Repubblica – DDL S. 832, lavori della Commissione Giustizia e audizioni proseguite nel 2026. (Senato)


