Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri ribalta il criterio di accertamento dell’imputabilità tra i 14 e i 18 anni. La responsabilità è necessaria, ma non può cancellare la persona in formazione.
Il minore deve rispondere. Ma lo Stato deve restare adulto
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri ribalta il criterio di accertamento dell’imputabilità tra i 14 e i 18 anni. La responsabilità è necessaria, ma non può cancellare la persona in formazione.
Editoriale di Mauro Sica, Segretario Generale di Uguali per i Figli – ODV/ETS
Un reato commesso da un adolescente non è meno doloroso per chi lo subisce. La giovane età dell’autore non attenua la paura, l’umiliazione, la ferita o la perdita patita dalla vittima. Da qui occorre partire, senza esitazioni: chi provoca un danno deve essere chiamato a comprenderlo, ad assumersene la responsabilità e, per quanto possibile, a ripararlo.
Ma proprio perché il danno è reale, la risposta dello Stato non può essere sommaria, simbolica o costruita sull’onda dell’allarme. Deve essere seria. E una risposta seria non confonde la fermezza con la semplificazione.
Un minorenne che commette un reato deve essere responsabilizzato. Ma responsabilizzare non significa fingere che sia già un adulto.
Che cosa cambia davvero
Il 23 luglio 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, che dovrà ora affrontare l’esame parlamentare e che, pertanto, non è ancora una norma vigente.
Non viene abbassata l’età minima dell’imputabilità: chi non ha ancora compiuto quattordici anni resta non imputabile. Non viene abolito il processo penale minorile e non scompare la diminuzione di pena prevista per il minorenne riconosciuto imputabile.
La modifica riguarda, però, il punto dal quale prende avvio la valutazione dei ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni.
Oggi l’articolo 98 del codice penale richiede che sia accertata, nel caso concreto, la capacità del minorenne di intendere e di volere al momento del fatto. Il disegno di legge aggiungerebbe una presunzione relativa di capacità: il minore verrebbe considerato capace fino a prova contraria.
Dire che i minorenni saranno «giudicati come adulti» non è, dunque, tecnicamente esatto. Resterebbero la giurisdizione minorile e le regole speciali previste per quella fascia d’età. Il rischio di adultizzazione, tuttavia, esiste ed è profondo: al ragazzo verrebbe applicato lo stesso punto di partenza presuntivo riservato al maggiorenne, nonostante la sua personalità sia ancora in evoluzione.
In sintesi
- Non cambia: la soglia dei quattordici anni.
- Non cambia: la competenza della giustizia minorile.
- Non cambia: la diminuzione della pena per il minorenne imputabile.
- Cambia: la capacità di intendere e di volere sarebbe presunta, salvo prova contraria.
- Cambia: l’accertamento dell’imputabilità rischierebbe di non essere più un passaggio sistematico.
Il punto più delicato è racchiuso in una parola: «possono»
La questione non riguarda soltanto l’articolo 98 del codice penale. Lo schema interviene anche sull’articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, uno dei cardini del processo minorile.
Nel testo vigente, pubblico ministero e giudice acquisiscono elementi sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del ragazzo anche per accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità. La modifica annunciata eliminerebbe da quel dovere il riferimento all’imputabilità, prevedendo in un nuovo comma che giudice e pubblico ministero possano acquisire elementi a questo scopo.
Non è una sfumatura grammaticale. È il passaggio da un accertamento doveroso a un’attività potenzialmente eventuale.
La presunzione resta formalmente superabile. Ma, se l’indagine sulla maturità non è più strutturalmente dovuta, aumenta il rischio che il peso concreto di far emergere l’immaturità si sposti sul ragazzo e sulla sua difesa, con conseguenze inevitabilmente diverse in base alla qualità dell’assistenza, alle risorse familiari e alla capacità dei servizi territoriali di intervenire.
Una giustizia minorile autenticamente rigorosa dovrebbe ridurre queste disuguaglianze, non amplificarle.
I dati non descrivono un’emergenza di impunità
Prima di modificare un principio così delicato, è necessario chiedersi quale problema concreto si voglia risolvere.
I dati ufficiali del Ministero della Giustizia riferiti al 2024 registrano, su scala nazionale, 60 sentenze di non luogo a procedere del giudice dell’udienza preliminare per accertata immaturità e appena 4 proscioglimenti per la stessa ragione pronunciati dal Tribunale per i minorenni. La serie storica ministeriale mostra che le decisioni del GUP erano 256 nel 2004 e 110 nel 2014.
Siamo quindi davanti a un fenomeno già oggi circoscritto e in forte diminuzione. Non emerge un sistema che assolve indiscriminatamente gli adolescenti dichiarandoli immaturi. E non emerge una prassi nella quale l’accertamento individuale si sia trasformato in una comoda via di fuga dalla responsabilità.
Il dato non chiude la discussione, ma impone una domanda onesta: stiamo correggendo una disfunzione reale oppure stiamo affidando a una presunzione penale il compito di trasmettere un messaggio pubblico di severità?
Le leggi penali, soprattutto quando riguardano persone minorenni, non dovrebbero nascere per rassicurare nell’immediato. Dovrebbero servire a produrre risultati verificabili: meno violenza, meno recidiva, più sicurezza e più riparazione per le vittime.
Responsabilità e maturità non sono sinonimi
Tra un quattordicenne e un diciassettenne possono esistere differenze enormi. Possono essercene persino tra due ragazzi della stessa età, cresciuti in contesti diversi e con differenti capacità emotive, cognitive e relazionali.
Comprendere in astratto che un comportamento è vietato non equivale sempre a possedere, nella situazione concreta, la stessa capacità di un adulto di prevederne le conseguenze, governare l’impulso, resistere alla pressione del gruppo o misurare la portata del danno.
Questo non assolve il ragazzo. Consente al giudice di stabilire quale responsabilità possa essergli realmente attribuita e quale risposta sia più adeguata per impedirgli di commettere nuovi reati.
L’accertamento della maturità non è un premio, né un alibi. È uno strumento di precisione della giustizia. Rinunciarvi sistematicamente non rende il giudizio più severo: lo rende meno individualizzato e, quindi, potenzialmente meno giusto.
La Corte costituzionale ha più volte ricondotto la specialità della giustizia minorile alla tutela della gioventù prevista dall’articolo 31 della Costituzione e alla funzione educativa e di reinserimento che deve caratterizzare la risposta penale rivolta a una personalità in evoluzione. Anche la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, all’articolo 40, chiede che il trattamento del minorenne autore di reato tenga conto dell’età e favorisca il suo reinserimento e l’assunzione di un ruolo costruttivo nella società.
Non si tratta di sentimentalismo. È il quadro costituzionale e internazionale nel quale lo Stato ha scelto di esercitare la propria forza.
La tutela delle vittime e il recupero del minore non sono obiettivi contrapposti
Nel dibattito pubblico si commette spesso un errore: si rappresenta ogni garanzia riconosciuta all’imputato minorenne come una sottrazione di tutela alla vittima.
Non è così.
Una giustizia child-centred deve vedere tutti i minori coinvolti. Molte vittime dei reati commessi dagli adolescenti sono, a loro volta, ragazze e ragazzi. Hanno diritto a essere ascoltati, protetti, informati e accompagnati; hanno diritto a non essere esposti alla curiosità pubblica e a ricevere una risposta concreta al danno subito.
Allo stesso tempo, un adolescente autore di reato non cessa di essere una persona di minore età. Deve incontrare un limite chiaro e una conseguenza credibile, ma anche un percorso capace di fargli comprendere ciò che ha fatto, affrontarne le cause e costruire modalità diverse di stare nella società.
Quando praticabile, con il consenso della vittima e con tutte le necessarie garanzie, anche la giustizia riparativa può contribuire a rendere la responsabilità meno astratta: non soltanto subire una sanzione, ma confrontarsi con il danno prodotto e assumere impegni concreti di riparazione.
La centralità del minore non può essere selettiva: comprende il ragazzo che ha subito il reato e quello che lo ha commesso.
Recuperare chi ha commesso un reato non significa dimenticare la vittima. Significa anche evitare che domani ve ne siano altre.
La sicurezza comincia prima del tribunale
La giustizia penale interviene quando una frattura si è già prodotta. Per questo non può essere lasciata sola a risolvere ciò che, spesso, si è formato molto prima.
Dispersione scolastica, povertà educativa, dipendenze, violenza assistita, solitudine familiare, assenza di adulti affidabili, gruppi devianti e modelli digitali fondati sull’umiliazione e sulla sopraffazione non cancellano la responsabilità personale. Ignorarli, però, significa rinunciare a prevenire.
La sicurezza si costruisce con scuole capaci di restare aperte ai territori, educatori, servizi sociali accessibili, sostegno alle famiglie, sport, formazione professionale, cura delle dipendenze e interventi tempestivi sul disagio psicologico. È la stessa prospettiva che UPIF promuove nel lavoro sulla prevenzione del disagio giovanile e sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
Colpisce, allora, che lo schema del disegno di legge contenga una clausola di invarianza finanziaria. Cambiare una presunzione non richiede investimenti. Valutare seriamente i ragazzi, sostenere le vittime, costruire percorsi educativi e ridurre la recidiva, invece, richiede competenze, personale e risorse.
Se chiediamo agli adolescenti di assumersi le proprie responsabilità, le istituzioni devono essere pronte ad assumersi le loro.
La posizione di Uguali per i Figli
UPIF non chiede impunità e non minimizza la gravità della violenza minorile. Chiede una giustizia più esigente, perché capace di tenere insieme ciò che il dibattito tende a separare:
- accertamento rigoroso dei fatti e della responsabilità;
- protezione, ascolto e sostegno effettivo delle vittime;
- valutazione individuale della maturità del minorenne;
- conseguenze proporzionate, comprensibili ed educativamente efficaci;
- percorsi di riparazione e reinserimento;
- prevenzione e intervento precoce nei contesti di fragilità;
- misurazione trasparente degli effetti delle riforme sulla recidiva e sulla sicurezza.
Nel percorso parlamentare chiediamo che l’accertamento della capacità del minore non venga degradato a eventualità. Se il legislatore intende modificare il punto di partenza, deve almeno preservare un dovere effettivo di verifica individuale, accompagnato da una motivazione specifica e da servizi adeguati.
Responsabilizzare non significa presumere. Significa accertare, far comprendere, chiedere conto, riparare e accompagnare il cambiamento.
Lo Stato deve restare adulto
Uno Stato adulto non nega il dolore delle vittime e non chiama tutela ciò che diventa indulgenza. Ma non si lascia neppure guidare dalla paura, dalla rabbia o dal bisogno di offrire una risposta immediatamente spendibile.
Uno Stato adulto guarda i fatti, distingue le situazioni, ascolta chi ha subito il danno, valuta la persona che ha davanti e sceglie la conseguenza più capace di proteggere oggi e di prevenire domani.
La vera fermezza non consiste nel trattare tutti allo stesso modo. Consiste nell’assumersi la fatica di dare a ciascuno la risposta giusta.
Il minore deve rispondere. Ma lo Stato deve restare adulto.
Mauro Sica
Segretario Generale
Uguali per i Figli – ODV/ETS


